Cassazione Penale, Sentenza n. 20133/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (estorsione, intestazione fittizia). Il ricorso deduce tre motivi principali: 1) vizio di imparzialità/incompatibilità dei giudici del riesame perché gli stessi magistrati si erano già pronunciati sul medesimo oggetto cautelare (argomento connesso a garanzie costituzionali e CEDU); 2) mancata e contraddittoria valutazione delle decisioni e dei profili giurisprudenziali sopravvenuti, in particolare dell'annullamento senza rinvio della misura adottata nei confronti del fratello coimputato (Bonavita Giuseppe Armando) e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Accorinti, con conseguente inadeguata riconsiderazione della gravicità indiziaria per il capo estorsivo; 3) analoga omessa considerazione, rispetto alla contestazione di partecipazione mafiosa, della decisione sul fratello e delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore Gomito, senza spiegare perché l'annullamento cautelare sul capo del fratello non incida sulla posizione della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (incompatibilità dei giudici) motivando che l'eventuale causa di incompatibilità attiene ad astensione o ricusazione e non produce la nullità del provvedimento se non tempestivamente dedotta e che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la partecipazione a precedenti decisioni cautelari non determina automaticamente incompatibilità in ambito cautelare. Tuttavia la Corte ha invece accolto i secondi e terzi motivi ritenendoli fondati: ha rilevato una carenza motivazionale del Tribunale del riesame nel valutare l'effetto dell'annullamento senza rinvio pronunciato a favore del fratello e nel spiegare per quali ragioni le ragioni dell'annullamento non si estendano (o risultino irrilevanti) rispetto alla posizione della ricorrente; analoghe laconicità sono state riscontrate con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. Per tali insufficienze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro in diversa composizione, con gli adempimenti di cancelleria prescritti (art. 94 disp. att.).
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (associazione mafiosa). Nel provvedimento la sua applicazione è al centro della necessità di riconsiderare il compendio indiziario alla luce delle pronunce cautelari favorevoli ad altri coindagati.
Riferita al reato di estorsione; la controversia ha riguardato la sussistenza di indizi gravi per tale fattispecie e la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali.
Richiamato quale reato connesso nell'imputazione; la Corte ha esaminato la tenuta complessiva del quadro indiziario che giustifica la misura cautelare.
art. 111 Cost.
Evocato dalla difesa in relazione al diritto a un giudice imparziale; la Corte ha ritenuto la questione sul punto inammissibile nel rito cautelare salvo che non sia tempestivamente dedotta con gli istituti previsti.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa per la garanzia del giusto processo; la Corte ha valutato le deduzioni ma ha confermato la disciplina interna circa incompatibilità/ricusazione nel contesto cautelare.
Riguarda incompatibilità dei giudici; la Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non sempre è configurabile incompatibilità per decisioni cautelari precedenti e che l'incidenza va valutata rispetto alla nozione di "giudizio" delineata dalla Corte costituzionale.
Richiamato in quanto disciplina astensione e ricusazione; la Corte ha ricordato che l'incompatibilità va fatta valere con gli strumenti processuali previsti e non determina automaticamente nullità del provvedimento.
artt. 325, 606, 627 cod. proc. pen.
Art. 325 cod. proc. pen. (motivazione), art. 606 e 627 (rispettivamente motivi di cassazione in relazione a omessa o contraddittoria motivazione e all'istruttoria): la Corte ha ritenuto fondati i rilievi per omessa o insufficiente motivazione (art. 325) e violazione delle norme sul giudicato cautelare e sulla valutazione degli elementi sopravvenuti (art. 627) per i motivi 2 e 3.
art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di obbligo di interrogatorio preventivo; contesto utilizzato per distinguere casi di annullamento cautelare.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di rinvio; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti secondo tale articolo.
art. 587, comma 1 cod. proc. pen.
Citato nella discussione sull'estensione degli effetti dell'impugnazione favorevole di un coindagato: gli effetti estensivi sono possibili solo quando l'impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Massime di principio
- La partecipazione di un magistrato a una precedente decisione cautelare non determina automaticamente una causa di incompatibilità rispetto a un successivo giudizio cautelare: l'incompatibilità deve essere dedotta tempestivamente con i rimedi di astensione o ricusazione e non produce di per sé la nullità del provvedimento.
- La decisione favorevole su una misura cautelare adottata a favore di un coindagato può costituire elemento nuovo rilevante, ma non si estende automaticamente agli altri; il giudice di riesame deve valutare e motivare chiaramente se i motivi dell'annullamento erano personali o attinenti a profili oggettivi che incidono sul compendio indiziario comune.
- Se la difesa invoca la rilevanza di decisioni sopravvenute o di nuove dichiarazioni testimoniali vanno esaminate e motivate espressamente dal giudice di merito: una motivazione generica o elusiva può essere motivo di annullamento e rinvio in Cassazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono una valutazione puntuale (temporalità, contenuto e riferimenti nominativi) per stabilirne la rilevanza ai fini della gravità indiziaria; omissioni o valutazioni contraddittorie possono compromettere la tenuta della misura cautelare.
- Il giudicato cautelare ha un'efficacia limitata (preclusione endoprocessuale) e non ha l'estensione della cosa giudicata: tuttavia, quando emergano sopravvenienze temporali successive alla formazione del giudicato, il giudice deve valutare la loro incidenza e motivare approfonditamente.
- In presenza di elementi nuovi o di pronunce favorevoli su posizioni correlate, la correttezza procedurale impone al giudice di riesame di esplicitare in modo chiaro le ragioni per le quali tali elementi non modificano la valutazione della gravità indiziaria a carico dell'appellante.
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