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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25263/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, profili riservati al merito, e che non emergesse alcuna illogicità manifesta della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per la violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di investimento stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 189 del codice della strada. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione fosse illogica e che la ricostruzione dei fatti non fosse corretta, perché la Corte territoriale avrebbe mal valutato il compendio probatorio. La Cassazione ha rilevato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente individuato l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente e aveva evidenziato che, quando la persona offesa aveva rinunciato all'assistenza, l'imputato si era già allontanato dai luoghi del sinistro.

Norme richiamate

  • art. 189 d.lgs. 285/1992

    La norma impone al conducente coinvolto in un sinistro di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente; la Corte ha valorizzato che l'obbligo riguarda l'assistenza dovuta alla persona investita e che, nel caso concreto, l'imputato si era allontanato quando ormai la vittima aveva rinunciato all'assistenza.

  • art. 189 D.Igs. 285/1992

    Richiamo al medesimo precetto incriminatore oggetto della censura difensiva, in relazione alla contestazione di inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • La motivazione è manifestamente illogica solo quando presenti vizi evidenti e immediatamente percepibili dal testo del provvedimento; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • In tema di omissione dell'assistenza dopo un investimento stradale, l'obbligo sussiste in capo al conducente coinvolto nel sinistro e va adempiuto in concreto secondo le esigenze della persona offesa; se l'agente si allontana dai luoghi prima che l'assistenza sia prestata, la condotta integra la violazione contestata.
  • La rinuncia della persona offesa all'assistenza, intervenuta quando il conducente si è già allontanato, non elide automaticamente la rilevanza della condotta omissiva già consumata, se l'agente non era più in condizione di adempiere all'obbligo.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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