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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione con atto depositato il 30/01/2023; perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p., dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza irrevocabile del 12/02/1993 e degli ordini di demolizione emessi il 19/08/2014 e il 06/12/2016. In cassazione veniva dedotta, con unico ampio motivo, l'inosservanza o errata applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la loro istanza.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilita della parte nel determinare la causa di inammissibilita; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita

  • Art. 616 codice di procedura penale

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita del ricorso (onere delle spese e possibilita del versamento di una somma alla Cassa delle ammende). Applicato nel senso che, anche in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, la declaratoria comporta oneri economici equitativamente fissati

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina, di regola, l'inammissibilita del ricorso: la Corte non entra nel merito se la parte ha espressamente rinunciato.
  • La declaratoria di inammissibilita puo comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non emergono elementi di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilita.
  • Prima di rinunciare a un ricorso e quindi provocarne l'inammissibilita, valutare con attenzione le conseguenze economiche e processuali: la rinuncia chiude la via impugnatoria e puo esporre a condanne per spese e ammende.
  • In materia di ordini di demolizione è opportuno valutare anche i rimedi amministrativi o altre azioni civili/contestate prima di affidarsi soltanto alla via penale; l'efficacia temporale delle misure e la loro esecutorieta devono essere considerate tempestivamente.
  • La partecipazione congiunta di piu ricorrenti e la rinuncia collettiva comportano effetti immediati per tutti i cofirmatari: ciascun ricorrente puo essere condannato alle spese e alla quota di ammenda stabilita.
  • Se si ritiene che l'inammissibilita derivi da vizi procedurali o da errori imputabili al difensore, conviene sollevare tempestivamente tali profili e, se del caso, proporre istanze alternative o chiedere dilazioni/riaperture prima di formalizzare la rinuncia.

Testo integrale

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