Cassazione Penale, Sentenza n. 32394/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva ridotto la pena principale per il reato di bancarotta semplice documentale relativo alla Alighieri s.p.a. ma aveva confermato le pene accessorie (inabilitazione e incapacità di esercitare uffici direttivi) per anni tre, eccedendo il limite edittale previsto (due anni). La questione riguarda la illegittimità delle pene accessorie e le conseguenze sul decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie (durata tre anni anziché il limite edittale di due). Tale vizio ha comportato la valida instaurazione del rapporto processuale e l'effettivo decorso del termine di prescrizione. Calcolato il termine in base agli artt. 157 e 161 c.p. (fissando il termine massimo ordinario in sette anni e sei mesi dalla data indicata in imputazione), la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata per la qualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale e per individuare il relativo trattamento sanzionatorio, ivi compresi i limiti edittali delle pene accessorie (in particolare il limite biennale richiamato dalla Corte).
artt. 157 e 161 cod. pen.
Applicata insieme all'art. 161 c.p. per il calcolo del termine di prescrizione, contribuendo a determinare che è decorso il termine massimo ordinario (sette anni e sei mesi) dalla data del fatto.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Utilizzato con l'art. 157 c.p. per stabilire le regole di computo della prescrizione nel caso concreto e accertare l'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., 31/03/2022, Miraglia; Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995
I precedenti sono stati richiamati per il principio secondo cui l'illegalità d'ufficio della pena accessoria incide sul rapporto processuale e consente il computo utile del termine di prescrizione sul capo di imputazione interessato.
Massime di principio
- Se la Corte irroga una pena accessoria che eccede il limite edittale, tale illegittimità può essere rilevata d'ufficio e incidere sulla validità del trattamento sanzionatorio complessivo.
- La rilevazione dell'illegalità delle pene accessorie può determinare che il rapporto processuale si consideri validamente instaurato per quel capo, permettendo il normale decorso del termine di prescrizione; se il termine prescrizionale si è definitivamente compiuto, il reato si estingue.
- Nel valutare la prescrizione occorre applicare le regole di calcolo previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; è necessario considerare il termine ordinario massimo derivante dalla pena edittale pertinente.
- Quando la prescrizione è accertata in modo compiuto, la Corte deve annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
- In casi analoghi è essenziale verificare i limiti edittali delle pene accessorie previste dalle norme di riferimento (es. legge fallimentare) prima di confermare tali misure, poiché l'errore può avere conseguenze decisive sul decorso della prescrizione.
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