Cassazione Penale, Sentenza n. 38595/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: si lamentava carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico, motivo per cui si chiedeva la riforma in bancarotta semplice) e mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, delle spiegazioni della imputata e delle dichiarazioni testimoniali (in particolare del marito) in ordine al mancato rinvenimento delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la ricostruzione dell'elemento soggettivo, fondandola sul carattere reiterato dell'omessa esibizione dei libri contabili che erano stati consegnati all'imputata da un professionista e sulla sua consapevolezza dell'obbligo (anche per avvisi da più soggetti, compresa la polizia giudiziaria). Le censure sono state considerate generiche poiché non hanno contestato compiutamente le argomentazioni decisive dei giudici di merito né indicato il contenuto determinante delle allegazioni a discarico. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione e disciplina il suo utilizzo nel procedimento; nel caso concreto il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi ammessi e prescrive i limiti di specificità con cui devono essere esposti i motivi impugnatori; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse questi requisiti di specificità.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente a pagare euro 3.000.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma che prevede sanzioni accessorie in caso di condanna per reati fallimentari; nella sentenza di merito tali sanzioni erano state irrogate con durata complessiva determinata in cinque anni.
Massime di principio
- Per impugnare con successo la motivazione relativa all'elemento soggettivo occorre confrontarsi in modo puntuale e diretto con tutte le argomentazioni decisive del giudice di merito, dimostrando in che punto il percorso logico-giuridico è carente o contrastante con le risultanze probatorie.
- Le censura generiche che non indicano il contenuto specifico e decisivo delle prove omesse o male valutate (es.: quali dichiarazioni testimoniali avrebbero cambiato l'esito e perché) sono tipicamente inammissibili per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito fonda il dolo sul comportamento reiterato (es.: ripetuta omissione di esibizione di scritture note e richieste), il ricorrente deve spiegare concretamente perché tale raffronto fattuale non possa legittimamente fondare il giudizio sulla volontà dolosa.
- Se si contesta il mancato esame di allegazioni a discarico, è necessario indicare esattamente quali siano le affermazioni non valutate e come la loro considerazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa, rendendo la censura 'decisiva' rispetto al percorso logico del giudice.
- Ricorsi manifestamente infondati o non sufficientemente specifici possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), quindi è importante curare la specificità e la rilevanza delle censure in sede di cassazione.
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