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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21068/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’aggiudicazione, da parte della stazione appaltante regionale, dell’appalto del servizio di pulizia e sanificazione delle aziende sanitarie della Regione Liguria a favore di un RTI guidato dalla società poi ricorrente in cassazione. La concorrente soccombente in gara aveva impugnato l’aggiudicazione deducendo che l’operatore aggiudicatario non aveva comunicato alla stazione appaltante la pendenza di procedimenti penali a carico di alcuni soggetti apicali e dipendenti, nonché di un procedimento sanzionatorio avanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con conseguente violazione degli obblighi informativi e integrazione di un grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, il Consiglio di Stato aveva invece accolto l’impugnazione, annullando gli atti di gara e affermando che la stazione appaltante dovesse valutare in concreto la gravità dell’illecito e che le misure di self cleaning adottate dopo la conoscenza delle indagini non potessero spiegare effetti retroattivi. Avverso tale decisione l’aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., denunciando eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato. La resistente ha contestato che la sentenza amministrativa avesse imposto un’esclusione automatica o avesse travalicato i limiti della giurisdizione, sostenendo che essa avesse solo richiesto una nuova valutazione della stazione appaltante. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi fatto riferimento a una successiva pronuncia del Consiglio di Stato e a un nuovo provvedimento della stazione appaltante, chiedendo in sostanza la definizione della lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, alla luce dei successivi sviluppi sopravvenuti e delle posizioni ormai convergenti delle parti, fosse venuto meno l’interesse alla decisione sul dedotto eccesso di potere giurisdizionale. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione. Le spese sono state integralmente compensate per gravi ragioni, considerate le precisazioni fornite dalla successiva giurisprudenza amministrativa sul punto controverso. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenienze.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    richiamato come base normativa della valutazione di affidabilità dell’operatore economico e del grave illecito professionale in sede di gara.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, sopravvengono fatti o atti che eliminano l’interesse concreto alla decisione sul motivo di ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Se entrambe le parti riconoscono, per effetto di sviluppi successivi della vicenda amministrativa, che la censura di eccesso di potere giurisdizionale è ormai priva di attualità o di utilità pratica, il giudizio non può proseguire nel merito.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità non sopravvenuta.
  • Le questioni relative all’erronea qualificazione di una pronuncia amministrativa come auto-esecutiva o come imposizione di esclusione automatica possono diventare irrilevanti se il successivo assetto degli atti di gara e delle decisioni amministrative rende superfluo l’accertamento del preteso vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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