Cassazione Civile, Ordinanza n. 17995/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto della corte d’appello, termine non soggetto a sospensione feriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione, da parte del tribunale, del concordato preventivo proposto da una società debitrice, dopo il rigetto dell’opposizione di Invitalia; la corte d’appello ha poi respinto il reclamo della creditrice contro tale decreto. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello. Il motivo decisivo trattato dalla Corte di cassazione riguarda la tempestività dell’impugnazione: la ricorrente sosteneva, in sostanza, l’ammissibilità del ricorso, mentre la resistente ha eccepito la tardività. La Corte ha ricostruito il regime dei termini per il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello reso sul reclamo ex art. 183 l.fall., affermando che il termine breve di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento e non è soggetto a sospensione feriale. Poiché il decreto era stato comunicato il 13 luglio 2023 e il ricorso era stato notificato solo il 5 settembre 2023, il ricorso è stato ritenuto tardivo.
Norme richiamate
Il decreto della corte d’appello sul reclamo avverso l’omologazione del concordato preventivo è impugnabile con ricorso per cassazione; il rinvio al procedimento di reclamo va inteso come riferito all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione, con termine unitario e breve.
Costituisce il modello di impugnazione richiamato per individuare il termine breve applicabile anche al successivo ricorso per cassazione, in coerenza con la necessaria unitarietà dei termini nel procedimento concorsuale.
La distinzione tradizionale tra comunicazione e notificazione risulta superata, poiché entrambe si realizzano oggi mediante invio telematico del provvedimento integrale.
Il biglietto di cancelleria deve contenere in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato, contribuendo all’equiparazione funzionale tra comunicazione e notificazione ai fini della decorrenza del termine.
La comunicazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni ai sensi dell’art. 325 solo nel sistema ordinario; tale regola non impedisce, nei casi in cui la legge attribuisce alla comunicazione valore equivalente, la decorrenza del termine.
La notificazione della sentenza ai fini del termine breve è ordinariamente eseguita su istanza di parte; ciò segna la differenza rispetto alla comunicazione d’ufficio nel procedimento concorsuale.
Il termine breve per le impugnazioni decorre dalla notificazione; nel caso deciso, la Corte estende la regola del termine breve al ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di concordato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello che decide sul reclamo relativo all’omologazione del concordato preventivo deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- Nel procedimento concorsuale, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la comunicazione del provvedimento integrale effettuata dalla cancelleria tramite PEC è equiparata alla notificazione.
- Il termine per ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti in materia di concordato preventivo non è soggetto a sospensione feriale, in ragione dell’esigenza di celerità propria della crisi d’impresa.
- La necessaria unitarietà della disciplina delle impugnazioni nella materia concordataria impone che i termini non cambino a seconda del contenuto del provvedimento impugnato o della contestuale pronuncia della sentenza di fallimento.
- L’impugnazione proposta oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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