Cassazione Civile, Ordinanza n. 13286/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730/2015 per l’anno d’imposta 2014. Un professionista, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha ritenuto il visto infedele e ha iscritto a ruolo nei confronti del professionista l’imposta Irpef, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, con successiva notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione. Il professionista ha impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa introdotta nel 2019 dovesse applicarsi il favor rei, con responsabilità limitata al 30% della maggiore imposta, e, dall’altro, che l’atto fosse illegittimo perché formato da un ufficio incompetente: secondo la sua tesi, la competenza a contestare e irrogare le sanzioni e a iscrivere a ruolo spettava alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva proceduto. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha censurato l’applicazione del favor rei; il professionista, con ricorso incidentale, ha insistito sul vizio di incompetenza dell’ufficio e sulla nullità dell’atto; un secondo motivo incidentale verteva sulla pretesa illegittimità della riscossione di imposte e interessi altrui.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondata la censura di incompetenza dell’ufficio che aveva disposto l’iscrizione a ruolo. Ha richiamato un orientamento già formatosi tra le stesse parti secondo cui la responsabilità per visto infedele prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997 ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza a iscrivere a ruolo le somme dovute spetta in modo funzionale e inderogabile alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Accolto tale motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario del professionista nei termini indicati, cioè per la nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio procedente. Sono rimasti assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo sulla dichiarazione del contribuente assistito
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata
la norma, nella versione novellata, prevede una sanzione pari al 30% della maggiore imposta; nella versione previgente prevedeva il pagamento di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore
attribuisce in modo funzionale e inderogabile alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni, con conseguente illegittimità dell’atto adottato da ufficio diverso
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
richiamato per identificare la dichiarazione presentata con le modalità del CAAF/dipendenti
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo espresso a un determinato ufficio dell’Amministrazione finanziaria la competenza a contestare e irrogare una violazione, tale competenza ha carattere funzionale e non è derogabile; l’atto adottato da ufficio diverso è illegittimo.
- In tema di visto di conformità infedele, la disciplina dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 collega la pretesa non solo alla misura della sanzione ma anche alla competenza dell’organo procedente, sicché il vizio di incompetenza travolge l’iscrizione a ruolo e la cartella conseguente.
- Se il ricorso incidentale deduce un vizio assorbente che comporta l’invalidità a monte dell’atto impositivo o di riscossione, l’esame delle ulteriori censure resta assorbito.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso introduttivo nei limiti compatibili con la ragione di invalidità accertata.
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