Cassazione Penale, Ordinanza n. 05989/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è indicato nel testo il reato per cui era stata pronunciata la sentenza di appello, ma risulta confermata la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito, che la Suprema Corte non ha riesaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 15 maggio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la doglianza censurava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non individuasse specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale, ma si risolvesse in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie e in una ricostruzione alternativa del fatto, quindi estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato la mancanza di specificità del motivo, perché non correlato alla complessità delle ragioni della decisione impugnata e sostanzialmente riproduttivo delle censure già proposte in appello. La Corte ha aggiunto che i giudici di merito avevano adeguatamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, valorizzando in particolare la credibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso in cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a proporre una diversa valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti; in assenza di specifici travisamenti decisivi, la censura è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio né la sostituzione della lettura dei fatti operata dai giudici di merito con una ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente.
- La censura sulla motivazione della sentenza impugnata è ammissibile solo se individua in modo specifico e decisivo un travisamento delle risultanze processuali o un vizio argomentativo reale; non basta riprodurre doglianze già formulate nei gradi precedenti.
- La mancanza di specificità del motivo sussiste quando l'impugnazione non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo congruo e non illogico la credibilità della persona offesa e degli elementi di prova valorizzati, la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione del compendio probatorio.
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