Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto (errore percettivo) nella sentenza della Corte di cassazione che aveva confermato la responsabilita penale di Cattafi per partecipazione all'associazione mafiosa della 'famiglia barcellonese' per il periodo 1993-2000. Il ricorrente deduceva che la Corte di cassazione avrebbe travisato o valutato erroneamente le dichiarazioni di piu collaboratori di giustizia (tra cui Sturiale, Chiofalo, Siracusa, Castro, Mirabile, Bisognano, D'Amico), contestandone attendibilita, incoerenze cronologiche e contrasti fra dichiarazioni e sostenendo che tali errori avrebbero inciso sulla decisione di conferma della partecipazione mafiosa.
La decisione
Il ricorso e dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure sollevate costituiscono controversie di merito o vizi di motivazione e non un errore percettivo rimediabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; molte doglianze erano generiche e non hanno dimostrato la decisivita dell'errore nei termini richiesti. Il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili intervenute. In particolare la parte civile Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia e liquidata in euro 2.000,00 oltre accessori; la sentenza dispone inoltre la rifusione delle spese a favore del Comune di Mazzarra' Sant'Andrea (importo indicato ma non integralmente riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
Limita il rimedio straordinario all'errore materiale o di fatto di natura percettiva; non consente il riesame di valutazioni di merito o vizi di diritto/motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Imposizione di enunciazione sintetica del motivo nel ricorso per cassazione alla stregua delle prescrizioni sulla forma dell'impugnazione
Fondamento della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilita o rigetto
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e ammissibile solo per errori percettivi riconducibili a svista o equivoco nella lettura degli atti; non puo essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito o vizi di motivazione.
- Le doglianze generiche o aspecifiche sulla attendibilita di testimoni o sulle contraddizioni nelle dichiarazioni non sono sufficienti: il ricorrente deve dimostrare la decisivita dell'errore invocato e che l'omesso o errato esame di quella prova abbia effettivamente alterato il giudizio.
- Le valutazioni sulla credibilita dei collaboratori di giustizia e la ponderazione delle loro dichiarazioni rientrano primariamente nel merito e non sono sindacabili in sede di rimedio per errore di fatto, salvo che non si tratti di palese svista percettiva nella lettura degli atti.
- Quando si contesta la mancata valutazione o la contraddittorieta di dichiarazioni rese in diversi gradi di giudizio, il ricorrente deve indicare espressamente in che modo quella differenza avrebbe distrutto la struttura probatoria posta a fondamento della decisione.
- L'inammissibilita del ricorso puo comportare condanne alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre rimedi straordinari senza solida base fattuale.
Testo integrale
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