Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte attrice aveva agito davanti al Giudice di pace chiedendo la restituzione di 1.435,26 euro, pari a spese e commissioni corrisposte in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato nel 2015 e poi estinto anticipatamente. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e rimesso la causa al Tribunale. Contro tale decisione la parte attrice ha proposto istanza di regolamento di competenza, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., sul presupposto che, ai fini del valore, dovesse considerarsi solo la somma domandata e non anche l’accertamento presupposto relativo al diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento per effetto dell’estinzione anticipata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di pace non si applicano le norme sul regolamento necessario e facoltativo di competenza, sicché la statuizione sulla competenza del giudice di pace non è impugnabile con tale rimedio. Ha inoltre precisato che le sentenze del Giudice di pace sono impugnabili esclusivamente con appello davanti al Tribunale e che, anche nel caso di decisioni secondo equità, i motivi attinenti alla competenza possono essere fatti valere in appello come violazione di norme sul procedimento. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; per lo stesso motivo la Corte non ha esaminato la richiesta del Pubblico Ministero di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo tale condanna possibile solo quando il giudice provvede sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
esclude l'applicabilità del regolamento necessario e facoltativo di competenza nei giudizi davanti al Giudice di pace
richiamato in via sistematica come norma sul regolamento necessario di competenza non applicabile al giudizio davanti al Giudice di pace
richiamato in via sistematica come norma sul regolamento facoltativo di competenza non applicabile al giudizio davanti al Giudice di pace
invocato dalla ricorrente ai fini della determinazione della competenza per valore
invocato dalla ricorrente ai fini della determinazione della competenza
le sentenze del Giudice di pace sono impugnabili con appello davanti al Tribunale; nei casi di decisione secondo equità, la violazione delle norme sul procedimento consente di far valere anche i motivi inerenti alla competenza
con l'art. 339 c.p.c. individua l'appello come mezzo di impugnazione delle sentenze del Giudice di pace
indica il rito camerale seguito per la trattazione dell'istanza
la condanna per lite temeraria d'ufficio è possibile solo quando il giudice pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
richiamato come presupposto della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., che richiede una pronuncia sulle spese
ha modificato il testo dell'art. 339 c.p.c. applicabile ratione temporis secondo la Corte
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Giudice di pace il regolamento di competenza, sia necessario sia facoltativo, è inammissibile per espressa esclusione dell'art. 46 c.p.c.; l'eventuale censura sulla competenza deve essere veicolata con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Le sentenze del Giudice di pace sono impugnabili con appello davanti al Tribunale; anche quando il giudice decide secondo equità, l'inosservanza di norme sulla competenza può essere dedotta come violazione di norme sul procedimento.
- La determinazione della competenza per valore, quando la domanda abbia un contenuto patrimoniale, deve essere valutata secondo i criteri propri del rito applicabile; tuttavia, nel caso del Giudice di pace, l'errore sulla competenza non legittima il regolamento ma solo l'impugnazione ordinaria.
- La condanna d'ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.c. presuppone che il giudice stia pronunciando anche sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.c.; in mancanza di una statuizione sulle spese, tale condanna non può essere adottata.
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