Cassazione Civile, Ordinanza n. 32793/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del processo, accettata dalla controparte. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché le parti avevano concordato anche sulle spese del giudizio di legittimità, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale con il quale erano state accolte le domande di una società nei confronti di una socia: condanna al residuo conferimento del capitale sociale, restituzione di somme prelevate dalle casse sociali e risarcimento del danno per perdita di chance connessa alla mancata partecipazione a una gara relativa a un progetto FESR 2007-2013. La soccombente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che ha respinto l'impugnazione. In Cassazione la socia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 806 e 829 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5/2003, sostenendo che le domande arbitrali riguardavano diritti indisponibili perché attinenti all'interesse sociale e non a quello del singolo socio; 2) violazione degli artt. 829, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5/2003, deducendo che la clausola compromissoria prevedeva un arbitro terzo estraneo senza specificarne i requisiti; 3) violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. e dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che l'arbitro avrebbe deciso senza adeguata istruttoria e che i documenti e le prove avrebbero dimostrato l'infondatezza delle domande, richiedendo di fatto un riesame del merito.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta compromettibilità in arbitri della controversia e alla disponibilità dei diritti in gioco
richiamato come norma sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale e sui motivi dedotti dalla ricorrente
richiamato in tema di arbitrato societario e di validità della clausola compromissoria nello statuto
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti
applicato per regolare gli effetti della rinuncia e la disciplina delle spese del giudizio di legittimità
richiamato per giustificare il mancato provvedimento sulle spese in presenza di accordo tra le parti
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del processo, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando le parti concordano anche sulle spese del giudizio di legittimità, la Corte non adotta alcuna statuizione sulle spese.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia, restano assorbite tutte le censure formulate nel ricorso, ivi comprese quelle relative alla compromettibilità in arbitri, alla validità della clausola compromissoria e alle modalità di decisione del lodo.
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