Cassazione Penale, Sentenza n. 26694/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Bella ha impugnato la conferma di condanna per il tentativo di furto di radiatori (artt.110, 624, 625 n.2 c.p.), deducendo: (1) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.2 c.p. (violenza sulle cose), sostenendo l'assenza di mezzi idonei a tagliare il metallo e la carenza di prove; (2) la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e del riconoscimento delle attenuanti generiche. Nassi ha impugnato la stessa sentenza con un unico motivo, lamentando la mancata motivazione circa il diniego della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) ai sensi della legge n.689/1981 (artt.58 e 59) e la violazione dei criteri di valutazione dell'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Nassi perché infondato, ritenendo corretta la valutazione discrezionale della Corte territoriale circa la non applicabilità della pena sostitutiva (anche in ragione dei precedenti e del carattere 'quasi professionale' dell'attività delittuosa). Per Di Bella la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sull'aggravante di cui all'art.625 n.2) perché le censure non si confrontavano con il complessivo apprezzamento probatorio (taglio dei collettori e dichiarazioni del coimputato), ma ha accolto il secondo motivo relativo all'omesso esame della questione della particolare tenuità ex art.131-bis c.p.: la mancata trattazione della richiesta d'appello ha determinato l'annullamento della sentenza di appello limitatamente a tale punto e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame. Il resto del ricorso di Di Bella è stato rigettato. Condanna di Nassi al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la sentenza ha applicato il principio del concorso di persone sulla base delle dichiarazioni e degli elementi probatori comuni
Delitto di furto; norma centrale nel capo di imputazione confermato in sede di appello e cassazione
codice penale, art.625, comma 1, n.2
Aggravante 'con violenza sulle cose'; la Corte territoriale ha ritenuto provata l'aggravante sulla base del rinvenimento dei collettori tagliati e delle dichiarazioni del coimputato, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che non ha contestato compiutamente quel ragionamento probatorio
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ricordato che, se la questione è sollevata in sede di appello e non sussistono motivi formali ostativi, la Corte deve esaminare e motivare il diniego; l'omessa valutazione comporta annullamento e rinvio
legge 24 novembre 1981, n.689, art.58
Disciplina della sostituzione delle pene; il giudice deve valutare, secondo i criteri dell'art.133 c.p., se la pena sostitutiva è più idonea alla rieducazione; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Corte territoriale quando adeguatamente motivata
legge 24 novembre 1981, n.689, art.59
Condizioni ostative alla sostituzione della pena; la Corte ha precisato che le preclusioni previste sono diverse dalla mera considerazione dei precedenti, i quali restano elemento valutabile ma non necessariamente impeditivo di per sé
Criteri per la determinazione della pena; richiamato quale parametro per valutare l'idoneità della pena sostitutiva e per il giudizio di proporzionalità nella concessione delle attenuanti o delle pene alternative
legge 26 luglio 1975, n.354, art.4-bis
Citata in riferimento ai casi in cui non è ammessa la sostituzione della pena (reati particolarmente gravi e misure di sicurezza), quale limite normativo alla concessione delle pene sostitutive
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme procedurali relative ai motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione); utilizzate per inquadrare le censure
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art.173
Limiti alla motivazione della cassazione; i motivi sono enunciati nei limiti necessari per la motivazione
Massime di principio
- Se in appello è sollevata la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p., la Corte deve esprimersi espressamente e motivare il diniego: l'omissione di valutazione comporta annullamento e rinvio.
- La sussistenza dell'aggravante per 'violenza sulle cose' (art.625 n.2) può essere desunta da indizi e prove aggregate (stato dei luoghi, attrezzi, dichiarazioni del coimputato); le censure difensive devono confrontarsi con l'insieme argomentativo delle sentenze di merito per essere ammissibili.
- Nella valutazione della concessione di pene sostitutive (legge 689/1981, artt.58-59) il giudice esercita un potere discrezionale basato sui criteri dell'art.133 c.p.; i precedenti penali non costituiscono automaticamente un'ostatività definitiva, ma un elemento che può legittimamente influenzare la decisione se adeguatamente motivato.
- La motivazione della Corte deve essere completa sui punti decisivi: carenze motivazionali specifiche rispetto a questioni sollevate dalle difese (es. tenuità, pena sostitutiva) rendono il provvedimento annullabile limitatamente a quei profili.
- La qualificazione della condotta come 'quasi professionale' può giustificare il diniego di misure alternative o attenuanti se la qualifica è supportata da elementi fattuali e da una motivazione sufficiente.
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