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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35478/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 02/04/2024 che ha rideterminato la pena complessiva in anni 14 di reclusione riconoscendo la continuazione tra più sentenze. Il ricorrente deduceva, in primo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione nella quantificazione della pena: mancato scorporo dei reati già unificati nella sentenza del 15/12/2014 e mancanza di specifica motivazione sugli incrementi per ciascun reato satellite; in particolare contesta la sproporzione tra l'aumento attribuito a un singolo episodio estorsivo e quello attribuito a quattro episodi. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l'errata base di calcolo della pena assumendo la Corte territoriale la pena indicata nella parte motiva (anni 11 e mesi 8) invece di quella indicata nel dispositivo (anni 10 e mesi 4), con conseguente modifica indebita del quantum già irrevocabilmente statuato e recepito da provvedimento di pene concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondata la doglianza circa il metodo di rideterminazione della pena e la carenza motivazionale sugli aumenti per i reati satellite. Ha affermato il principio che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra condanne separate, deve preventivamente scorporare i reati già unificati, individuare il reato piu grave e assumere come pena base quella inflitta in sede di cognizione per quel reato, calcolando ex novo gli aumenti per i reati satellite e motivandoli distintamente se rilevanti. Ha anche ricordato che gli aumenti per i reati-satellite non possono essere superiori a quelli già fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile. In conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame e nuovo calcolo della pena.

Norme richiamate

  • Codice penale, articolo 416-bis

    Usato come reato rilevante posto a base del cumulo; la pena per il reato piu grave individuato in sede di cognizione deve costituire la base per la rideterminazione in esecuzione

  • Codice penale, articolo 81

    Limite e criterio di proporzione nel cumulo delle pene; la rideterminazione deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti stabiliti dall'art. 81

  • Codice penale, articolo 629

    Riferito ai reati di estorsione; i singoli episodi sono qualificati come reati-satellite la cui incidenza sul cumulo deve essere motivata e quantificata distintamente

  • Codice penale, articolo 628

    Riferito ai reati di rapina indicati nel quadro fattuale; contribuisce alla determinazione del quadro sanzionatorio complessivo

  • Codice penale, articolo 56

    Riferimento alle norme sull'imputabilita o alla tentata consumazione ove rilevante per la quantificazione delle pene per reati tentati

  • Legge n. 203/1991, art. 7

    Norma specialmente richiamata nell'inquadramento dei reati transnazionali o connessi alla normativa citata nel capo; incide sulla qualificazione normativa dei fatti

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che deve rideterminare la pena per continuazione tra condanne separate deve prima scorporare i reati unificati nelle singole sentenze e individuare il reato piu grave come base del nuovo cumulo
  • Gli aumenti per i reati satellite vanno determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione e motivati distintamente, in particolare quando gli aumenti sono significativi rispetto a quelli già riconosciuti in sede di cognizione
  • Non è ammesso che il giudice dell'esecuzione attribuisca aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile
  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza, prevale l'elemento decisionale (dispositivo); il giudice dell'esecuzione deve rispettare la pena irrevocabile risultante dal dispositivo e dagli atti di cumulo formali
  • La rideterminazione della pena deve garantire proporzionalità e omogeneità tra le sanzioni applicate a fatti simili, evitando sperequazioni non motivate e il rischio di un cumulo materiale mascherato

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