Cassazione Civile, Ordinanza n. 10396/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui la Corte d'appello aveva liquidato, a favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di lavoro definito in appello, il compenso professionale ex artt. 82 e 84 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il difensore ha proposto opposizione ex art. 170 del medesimo testo unico contro l'ordinanza del Presidente della Corte d'appello che aveva riformato il decreto, ritenendo applicabili i minimi tariffari e negando alcuni compensi di fase, oltre a compensare integralmente le spese dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) violazione degli artt. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 per errata applicazione dei minimi tariffari; (2) violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 per avere applicato i valori minimi; (3) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per il mancato riconoscimento del compenso per la fase inibitoria ex art. 283 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 4, comma 5, d.m. n. 55 del 2014 per il mancato compenso per la fase di trattazione del merito; (5) violazione dell'art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 per il mancato compenso per la fase decisionale; (6) violazione dell'art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 per il mancato aumento fino a un quarto in caso di transazione; (7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione totale delle spese del giudizio di opposizione. La Corte ha inoltre affrontato, in via preliminare, la tempestività del ricorso e l'applicabilità o meno della sospensione feriale, rilevando che la causa non rientrava nelle controversie di lavoro/previdenza ai fini dell'esclusione della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, rigettando gli altri. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha deciso nel merito, rideterminando il compenso spettante al difensore per l'attività svolta nel giudizio di appello in euro 1.672,75 oltre accessori, riconoscendo anche la fase di trattazione e quella decisionale, nonché l'incremento per la transazione. Ha poi liquidato le spese del giudizio di opposizione in euro 1.458,00 oltre accessori, affermando che non vi era reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione, e ha condannato il Ministero della giustizia alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'inapplicabilità della sospensione feriale, ritenendo che la controversia non avesse ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato o previdenziale, ma solo la correttezza della liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va compiuta nei limiti dei parametri previsti dalla normativa; il giudice può applicare i valori minimi consentiti dalla disciplina vigente, purché nel rispetto dei criteri normativi di determinazione
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base normativa del rapporto di patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione del compenso del difensore
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto/ordinanza di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato
art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
impone la riduzione alla metà degli importi dovuti nel patrocinio a spese dello Stato, operando sull'importo determinato secondo i parametri professionali
consente di prendere come riferimento i valori medi delle tabelle e di ridurli fino ai minimi; disciplina altresì le fasi processuali e l'aumento per conciliazione o transazione
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
per la determinazione dei valori minimi occorre partire dai valori medi tabellari e ridurli del 50 per cento
art. 4, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
la fase di trattazione è dovuta anche nel giudizio di appello, pur in assenza di istruttoria probatoria, perché la trattazione è fisiologica e non eliminabile
art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
la fase decisionale è dovuta quando la causa è definita con provvedimento finale; l'aumento del compenso per conciliazione/transazione spetta anche se l'accordo è raggiunto stragiudizialmente
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata introduce un subprocedimento incidentale privo di autonomia ai fini della liquidazione delle spese
il ricorso è tempestivo se proposto entro il termine lungo, calcolato tenendo conto della sospensione feriale quando applicabile
la sospensione feriale dei termini non si applica alle sole controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato o previdenziali; rileva la natura sostanziale della causa, non il rito
le spese seguono la soccombenza; la compensazione non può essere disposta in assenza dei presupposti di legge
l'accoglimento anche ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non giustifica la compensazione totale o parziale, salvo altre ragioni legalmente previste
quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, procedendo direttamente alla liquidazione dovuta
richiamato solo per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, quale modifica del d.m. n. 55 del 2014
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato la liquidazione del compenso dell'avvocato va effettuata secondo i parametri ministeriali vigenti, partendo dai valori medi e applicando le riduzioni previste, senza che il giudice possa negare componenti di fase effettivamente svolte e dovute dalla struttura del giudizio.
- Nel giudizio di appello la fase di trattazione è normalmente dovuta anche senza istruttoria probatoria, poiché la trattazione del gravame è fisiologica e non coincide con la sola attività istruttoria.
- La fase decisionale va riconosciuta quando il giudizio si conclude con un provvedimento finale che definisce la controversia; se la lite si chiude per conciliazione o transazione, il compenso per tale attività spetta con l'incremento previsto dal d.m. n. 55 del 2014, anche se l'accordo è stragiudiziale.
- L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. non integra un procedimento autonomo ai fini della liquidazione, ma un subprocedimento incidentale assorbito nel giudizio principale.
- Ai fini dell'esclusione della sospensione feriale, rileva la natura sostanziale della controversia: la deroga opera solo se la causa riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato o previdenziale, non quando abbia ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore.
- L'accoglimento, anche ridotto, di una domanda proposta in un unico capo non costituisce reciproca soccombenza e non legittima la compensazione delle spese, salvo diverse ragioni specificamente previste dall'art. 92 c.p.c.
- Quando la decisione di merito è vincolata a criteri legali e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito, determinando essa stessa l'importo dovuto.
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