Sentenza del 25/02/2019 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Enna
L'eccezione di decadenza dell'accertamento non può essere eccepita con la notifica della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento, deducendo tale vizio per la prima volta mediante l'impugnazione della cartella di pagamento. L'accertamento, tuttavia, era stato previamente notificato oltre i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e non era stato impugnato nei termini. La questione riguardava quindi se il vizio di tardiva notifica dell'accertamento potesse essere fatto valere contro l'atto successivo della riscossione.
La decisione
La contestazione è stata dichiarata inammissibile per tardività. La mancata impugnazione dell'accertamento notificato, anche se oltre il termine di decadenza, ha determinato il consolidamento del provvedimento impositivo. I relativi vizi non possono essere dedotti per la prima volta impugnando la cartella di pagamento. L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 consente di contestare l'atto precedente insieme a quello successivo soltanto quando l'atto precedente non sia stato notificato; non si applica invece quando l'accertamento sia stato notificato ma non tempestivamente impugnato. Il ricorso è quindi risultato tardivo ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo l'orientamento espresso da Cass. nn. 13173/2000, 14162/2003, 15680/2004 e 7511/2016.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro termini determinati dalla norma.
La scadenza del termine può comportare la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertare, ma il relativo vizio deve essere fatto valere tempestivamente contro l'atto di accertamento notificato.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La disposizione permette di contestare l'atto presupposto non notificato insieme all'atto successivo; non consente invece di recuperare vizi di un atto presupposto regolarmente notificato e non impugnato nei termini.
Art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine per impugnare l'accertamento decorre dalla sua notificazione. Se il contribuente non lo impugna tempestivamente, l'atto si consolida e la successiva impugnazione della cartella non può essere utilizzata per contestarne i vizi propri o derivati.
Massime di principio
- Un atto tributario notificato deve essere impugnato entro il termine previsto dalla legge, anche quando si ritenga che sia stato emesso o notificato tardivamente.
- La cartella di pagamento, di regola, non consente di contestare vizi dell'accertamento presupposto se quest'ultimo era stato notificato e non è stato impugnato tempestivamente.
- L'atto presupposto può essere contestato insieme all'atto successivo principalmente quando non sia mai stato notificato; la mancata notificazione costituisce quindi una situazione diversa dalla notificazione tardiva.
- La mancata impugnazione tempestiva dell'accertamento può determinarne il consolidamento, impedendo di far valere successivamente la decadenza dell'amministrazione.
- È necessario distinguere tra vizi propri della cartella, che possono essere contestati impugnando la cartella, e vizi dell'accertamento precedente, che devono essere dedotti contro l'accertamento stesso.
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