Cassazione Penale, Ordinanza n. 20189/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente motivato sia la quantificazione della pena sia il diniego delle attenuanti generiche, richiamando elementi di fatto ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, commesso a Milano il 29 luglio 2025, con contestazione anche della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. I motivi di ricorso, formalmente dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione, riguardavano: 1) la determinazione concreta della pena; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e comunque non deducibili in cassazione, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare tutti gli altri.
Norme richiamate
richiamato come base della recidiva contestata all'imputato
indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
indicato, insieme all'art. 132 c.p., come parametro per la commisurazione della pena
richiamato implicitamente come riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
Massime di principio
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto in modo adeguato degli elementi ritenuti rilevanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque significativi, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti quando la censura investa apprezzamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito con motivazione congrua.
- Quando i motivi di ricorso contro la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati o comunque non deducibili, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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