Cassazione Penale, Sentenza n. 10323/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna; il ricorrente sostiene che la notifica del decreto non gli è mai pervenuta personalmente ma sarebbe stata consegnata ad una terza persona, Daniela Nicchio, indicata negli atti come "moglie" (in realtà ex convivente), motivo per cui non ha potuto proporre tempestiva opposizione. Inoltre censura l'ordinanza per carenza e illogicità di motivazione e contesta l'affermazione di intempestività dell'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che il giudice del rinvio ha errato nel ritenere intempestiva l'istanza (il termine ultimo cadeva in giorno festivo e quindi la presentazione del giorno successivo era tempestiva), la Corte ha confermato che il rigetto era corretto sul merito: il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione con circostanze specifiche e verificabili circa la mancata conoscenza del provvedimento; la notifica risultava effettuata a persona indicata come congiunta e non erano prodotti elementi idonei a superare l'apparente prova indiziaria della conoscenza. Pertanto la restituzione del termine è stata negata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di accertare, qualora venga chiesta la restituzione dei termini, che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; la Corte precisa che grava sull'istante un mero onere di allegazione ma che tale allegazione deve essere circostanziata e documentabile, affinché il giudice possa procedere agli accertamenti necessari
art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67 (modifica dell'art. 175 c. 2)
Richiamata come fonte della modifica procedurale richiamata dal giudice: ha rafforzato i poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione in ordine alla effettiva conoscenza del provvedimento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi che possono essere esaminati in cassazione; qui il ricorrente ha proposto ricorso nei limiti di tale disposizione
Norma cui la Corte si è richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez.1 n. 20820 del 19/01/2017, Sez.5 n. 138 del 14/10/2015)
Principio consolidato secondo cui l'istante deve fornire allegazioni circostanziate e verificabili circa la mancata conoscenza del provvedimento; se l'onere è assolto e permane obiettiva incertezza circa la conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione del termine
Massime di principio
- La restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale richiede che il richiedente assolva un onere di allegazione: non è sufficiente una dichiarazione generica di non conoscenza, servono fatti specifici e documentabili che possano essere verificati dal giudice
- La notifica a un terzo convivente o congiunto può costituire un indizio positivo di effettiva conoscenza del provvedimento; per superare tale indicio è necessario fornire elementi concreti che giustifichino la mancata conoscenza da parte dell'imputato
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere accertamenti sull'effettiva conoscenza del provvedimento, ma questi accertamenti richiedono che l'istante abbia prima prodotto allegazioni e documenti utili all'indagine; senza tali elementi il giudice può legittimamente rifiutare la rimessione in termini
- Eventuali contestazioni di intempestività devono valutare l'eventuale proroga per giorni festivi: se l'ultimo giorno utile cade in giorno festivo il termine si proroga al primo giorno non festivo
- In caso di notifica tramite consegna a persona terza, è utile produrre ogni elemento probatorio (es. dichiarazioni documentate, prove di dissociazione del rapporto, comunicazioni di mancata ricezione, ricevute/CAD o altro) per rendere verificabile la mancata conoscenza
- La mera regolarità formale della notifica non prova automaticamente la conoscenza effettiva da parte dell'imputato; tuttavia l'assenza di elementi contrari o di allegazioni specifiche può legittimare una valutazione indiziaria a favore della conoscenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →