Cassazione Penale, Ordinanza n. 01431/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 e la contestata recidiva. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non scrutinabili in sede di legittimità perché, rispettivamente, meramente riproduttivi di censure già affrontate e disattese dal giudice di merito con argomentazione corretta, e comunque sorretti da motivazione logica, coerente e puntuale della Corte territoriale.
Norme richiamate
La circostanza attenuante richiamata dal ricorrente è stata oggetto di comparazione con la recidiva; la Corte ha però escluso la rilevanza del motivo in cassazione perché già esaminato e disatteso dal giudice di merito.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la circostanza attenuante invocata nel giudizio di equivalenza con la recidiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e disattese dal giudice territoriale con motivazione congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica, coerente e puntuale sulla loro esclusione.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e recidiva, salvo effettivi vizi di legge o di motivazione rilevanti nei limiti del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →