Cassazione Penale, Sentenza n. 24927/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione del giudicato ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., basata sul presunto contrasto tra la sentenza irrevocabile di condanna del 16/02/2017 per tentato omicidio e porto/detenzione di arma (con condanna confermata dalla Cassazione) e la successiva sentenza irrevocabile di assoluzione del 17/03/2021 per il reato di ricettazione della medesima pistola. Il ricorrente sosteneva che l'assoluzione costituisse un "fatto nuovo" inconciliabile con la precedente condanna, idoneo a fondare la revisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, nella fase di ammissibilità della revisione, sia legittimo effettuare una valutazione sommaria ma non superficiale del "peso" e della idoneità della prova nuova a scalfire il compendio probatorio originario. La sentenza di assoluzione non ha smentito i fatti storici essenziali (ritrovamento dell'arma compatibile con i bossoli repertati, intercettazioni, falsità dell'alibi, tracciamento telefonico) e si è limitata a collocare temporalmente la condotta di ricettazione, senza escludere la possibilità giuridica del concorso formale tra ricettazione e porto/detenzione di arma con matricola abrasa. Perciò non sussisteva inconciliabilità oggettiva tra i giudicati. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di un'ammenda di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma primo, lett. a)
La Corte interpreta l'art. 630 come richiedente, per la revisione fondata su contrasto tra giudicati, un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati; inoltre stabilisce che, nella fase di ammissibilità, il giudice può effettuare una valutazione sommaria ma non superficiale della idoneità della "prova nuova" a ribaltare il precedente convincimento probatorio.
Norma richiamata dall'impugnante nell'ambito del rimedio revisionale; dal testo emerge che la Corte non ha rilevato violazioni procedurali riferibili a tale norma e ha proceduto secondo i criteri di ammissibilità della revisione indicati dalla giurisprudenza.
Ai sensi di questa norma la declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha altresì invocato profili di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'irrogazione di una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione per contrasto tra giudicati (art. 630, lett. a) c.p.p.) occorre dimostrare un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due sentenze; non basta una mera contraddizione logica o una diversa qualificazione giuridica.
- Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice può compiere una valutazione sommaria ma non superficiale del "peso" della prova nuova: deve verificare preliminarmente se essa, in astratto, sia idonea a scalfire il compendio probatorio originario e a determinare il proscioglimento "oltre ogni ragionevole dubbio".
- Un'assoluzione che riguarda la qualificazione o il momento di una condotta (es. ricettazione in momento diverso) ma non smentisce i fatti materiali essenziali (es. ritrovamento dell'arma, compatibilità dei bossoli, tracce telefoniche, falsità dell'alibi, riconoscimento della vittima) difficilmente integra un "fatto nuovo" idoneo alla revisione.
- La possibilità giuridica del concorso formale tra reati (per esempio tra porto/detenzione di arma con matricola abrasa e ricettazione) può rendere non inconciliabili due sentenze che, a prima vista, sembrino contraddittorie: occorre confrontare i fatti storici e non solo le qualificazioni giuridiche.
- La proposizione di un ricorso di revisione infondato o palesemente inammissibile può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e ammenda) se emergono profili di colpa nella sua presentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →