Cassazione Penale, Sentenza n. 27474/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e cagionamento doloso del fallimento, denunciando in Cassazione la carenza assoluta di motivazione rispetto a un "motivo nuovo" depositato in appello (ai sensi dell'art. 584 c.4 c.p.p.), con il quale si chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione con la sentenza n. 1492/2021 della stessa Corte di appello (pronunciata il 04/06/2021, irrevocabile il 10/10/2021). La Corte d'appello aveva omesso di esaminare o motivare specificamente tale deduzione aggiunta, senza fornire alcuna risposta o valutazione sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della continuazione con la precedente pronuncia irrevocabile, rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame esclusivamente su quel punto. Per il resto la sentenza d'appello passa in giudicato quanto alla responsabilità e ai capi non oggetto di annullamento; inoltre, sul rinvio non può più decorrere il termine di prescrizione.
Norme richiamate
Consente la proposizione di motivi nuovi in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo nuovo perché la precedente sentenza divenne irrevocabile solo dopo i termini per proporre appello, rendendo impossibile dedurlo prima.
Rilevato nel quadro dei termini processuali: la riserva del deposito della motivazione in primo grado ha fatto decorrere i termini di impugnazione in modo tale che il motivo nuovo non poteva essere proposto anteriormente
Richiamato come principio secondo cui la richiesta relativa a istituti (come la continuazione) applicabili in sede di esecuzione può essere ammessa anche se collegata a sentenze divenute irrevocabili dopo il termine di impugnazione
art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto dell'annullamento con rinvio limitato: la sentenza impugnata passa in giudicato quanto ai profili non annullati (responsabilità e capi non interessati dall'annullamento).
Massime di principio
- Se in appello viene depositato un "motivo nuovo" relativo al riconoscimento della continuazione con una sentenza che è divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine d'appello, tale motivo è ammissibile ai sensi dell'art. 584 c.4 c.p.p., perché non poteva essere proposto prima.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi anche sui motivi nuovi ritualmente depositati; l'omissione di una valutazione su un motivo nuovo può costituire difetto assoluto di motivazione e legittimare l'annullamento in Cassazione.
- La Corte di Cassazione può annullare una sentenza limitatamente al punto omesso e disporre il rinvio per il solo esame di quel punto; le restanti statuizioni sulla responsabilità e sui capi non toccati dall'annullamento passano in giudicato.
- Quando l'annullamento è limitato, sul rinvio non può più decorrere il termine di prescrizione per i reati già accertati nella sentenza divenuta passata in giudicato sui restanti profili.
- In fase di redazione delle decisioni di appello è essenziale motivare esplicitamente anche il rigetto di deduzioni tardive ma ammissibili, per evitare il vizio di motivazione e il relativo annullamento parziale in sede di legittimità.
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