Cassazione Civile, Ordinanza n. 11198/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di factoring pro soluto: il factor aveva anticipato al fornitore somme a fronte della cessione di crediti vantati verso due aziende sanitarie. Poiché le debitrici cedute non avevano pagato e, secondo il factor, avevano anche contestato il debito, il factor aveva agito per ottenere la restituzione degli anticipi ai sensi delle clausole contrattuali richiamate (artt. 19.2 e 10 del contratto), chiedendo inoltre la condanna solidale della società scissa/beneficiaria. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda contro il cedente e l’aveva rigettata nei confronti della beneficiaria; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione, rigettando le domande del factor e condannandolo a restituire al cedente il residuo anticipo. Nel ricorso per cassazione il factor deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione perplessa/incomprensibile, sostenendo che la corte territoriale avrebbe deciso su una diversa causa petendi, estranea al tema del contendere, e comunque avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello; 2) nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà, oltre a preteso travisamento dei fatti/prove, perché la corte d’appello avrebbe ricostruito in modo incongruo la vicenda dei crediti ceduti e dei soggetti debitori, attribuendo rilevanza a contestazioni e rapporti che, secondo il ricorrente, non erano quelli dedotti in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confezionato con tecnica di assemblaggio, mediante trascrizione ampia e disorganica di atti processuali e documenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che impone una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre respinto il secondo motivo perché infondato: la motivazione della corte d’appello non era manifestamente contraddittoria, ma coerente con le risultanze istruttorie e con le deduzioni della stessa parte ricorrente; inoltre le doglianze sul preteso travisamento si risolvevano in una richiesta di diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della società fornitrice, mentre sono state compensate integralmente tra la ricorrente e la società beneficiaria della scissione, che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non volere coinvolgere nei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 19.2 contratto di factoring
clausola invocata dal factor per chiedere la restituzione degli anticipi in caso di mancato pagamento e contestazione dei crediti ceduti.
art. 10 contratto di factoring
clausola contrattuale richiamata insieme all'art. 19.2 quale base della domanda di restituzione degli anticipi.
richiamato a fondamento della domanda di condanna solidale della società beneficiaria della scissione.
richiamato a fondamento della domanda di condanna solidale della società beneficiaria della scissione.
invocato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza per errori processuali e contraddittorietà della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del motivo redatto con esposizione non sintetica e tecnica di assemblaggio.
norma che ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
richiamato dalla sentenza impugnata per la decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
evocato in tema di revocazione per errore di fatto quale rimedio al travisamento del contenuto oggettivo della prova.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la trascrizione pedissequa e massiva di atti e documenti, senza una chiara selezione dei fatti essenziali e dei passaggi rilevanti, integra violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina inammissibilità del motivo.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per censurare una motivazione che, pur non condivisa dalla parte, si mantenga coerente con il thema decidendum e con le risultanze di causa.
- Il travisamento della prova è configurabile solo come errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo di prova; quando la contestazione riguarda l'apprezzamento del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti, la censura non è ammissibile in cassazione e si risolve in richiesta di rivalutazione del merito.
- Nel factoring pro soluto, il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza del debitore ceduto è allocato secondo la disciplina contrattuale applicabile; la contestazione della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia va esaminata alla luce del contenuto del contratto e delle risultanze istruttorie.
- L'erronea rappresentazione dei fatti decisivi, se non integra un errore percettivo sul contenuto della prova, non consente il sindacato di legittimità sulla base del vizio di motivazione, ma al più può rilevare nei limiti dell'impugnazione per revocazione nei casi previsti dalla legge.
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