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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16871/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Bella: si censura la qualificazione del reato e la determinazione della pena, sostenendo violazione di legge con riferimento all'art. 628 c.p. (co. 3 anziché co. 1) e al concorso di circostanze di cui all'art. 69 c.p., nonché che per il reato più grave la pena doveva essere fissata al minimo edittale in ragione di una presunta equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti. Botturi: due motivi principali. 1) Viziodi motivazione in ordine alla sua responsabilità per la rapina, per presunta incongrua valutazione delle prove e mancato adeguato esame dei rilievi difensivi. 2) Diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per presunta minima partecipazione, nonostante il ruolo logistico contestato fosse limitato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Di Bella: il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha correttamente individuato una pena base in prossimità del minimo edittale applicabile ratione temporis (tenuto conto della modifica normativa del 26 aprile 2019), e la durata della pena (sei anni) è risultata coerente con il minimo e il massimo previsti. Per Botturi: i motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità in quanto consistono in una rivalutazione di merito delle prove senza adeguato confronto critico con la motivazione impugnata; la Corte d'appello ha valutato in modo congruo elementi fondamentali quali il ritrovamento della somma di 20.000 euro nel comodino della ricorrente, elementi probatori circa il sopralluogo e la ripartizione del bottino fra i complici, e il ruolo logistico e organizzativo della Botturi (trasporto dei complici, sopralluogo). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla personalità negativa dell'imputata e dalla gravità del fatto; l'attenuante di cui all'art. 114 non è stata riconosciuta perché la partecipazione non è risultata minima e priva di apporto indispensabile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa il 01/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina)

    richiamati i commi 1 e 3; richiamata la modifica normativa applicabile ratione temporis (art. 6, comma 1, lett. a, L. 26 aprile 2019, n. 36)

    La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della pena secondo il primo comma applicabile al tempo dei fatti, escludendo la ricostruzione alternativa dedotta dal ricorrente. La determinazione della pena in prossimità del minimo edittale è compatibile con una pena definitiva superiore al minimo purché rientri nei limiti previsti.

  • art. 69 c.p. (concorso di circostanze)

    Contestato dal ricorrente per l'effetto sul trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione ha ritenuto l'argomentazione manifestamente infondata perché la valutazione dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti è questione di merito e non di diritto pacifico da sindacare in cassazione se non con motivazione specifica.

  • art. 114 c.p. (attenuante per minima partecipazione)

    Applicabile solo quando la partecipazione sia effettivamente minima e non indispensabile; la Corte d'appello ha ritenuto che il ruolo logistico e organizzativo della Botturi non fosse compatibile con il riconoscimento dell'attenuante.

  • artt. 610 co. 5 e 611 co. 1‑bis e ss. c.p.p. (trattazione in camera di consiglio)

    Sono richiamate le norme che consentono il giudizio della Cassazione in camera di consiglio senza trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini; procedimento conforme a tali disposizioni.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile)

    Sancisce la condanna alle spese processuali e la somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che consistono essenzialmente in una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili, salvo errori logico‑giuridici di motivazione specificamente individuati.
  • Il ritrovamento del provento del reato in possesso di un imputato costituisce un elemento di prova molto forte che richiede una spiegazione plausibile: l'assenza di tale spiegazione legittima la valutazione di responsabilità da parte del giudice di merito.
  • L'attenuante per minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. si riconosce solo quando la partecipazione sia effettivamente marginale e priva di apporto indispensabile; ruoli logistici o organizzativi non compatibili con la minima partecipazione escludono l'attenuante.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può collocare la pena 'in prossimità del minimo edittale' senza coincidere necessariamente con il minimo, purché la motivazione sia coerente con la normativa vigente ratione temporis; contestazioni generiche sull'entità non sono sufficienti in Cassazione.
  • I motivi di diritto che contestano solo il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti devono essere formulati con argomentazioni giuridiche specifiche: affermazioni generiche di equivalenza o di errore nella ponderazione sono spesso inammissibili.
  • Se il ricorso non è fondato o è comunque inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

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