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Sentenza

Sentenza n. 1544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria di merito del concorso per docenti della classe A058 e ordinato una nuova valutazione dei titoli di servizio

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (controinteressata in graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

La controinteressata, non costituitasi in primo grado, ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in via principale, l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa notificazione ad almeno un controinteressato e, in via subordinata, l'irregolarità della notificazione eseguita presso un indirizzo nel quale non aveva mai avuto residenza o domicilio. Ha inoltre contestato nel merito l'interpretazione della disciplina di valutazione dei titoli di servizio, sostenendo che fosse illegittimo riconoscere alla ricorrente il punteggio per servizi anteriori all'introduzione della classe di concorso A058. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'appellante avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo, e ha contestato la sussistenza dell'interesse a impugnare. Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente le questioni processuali, verificando la legittimazione all'appello, l'interesse dell'appellante e la validità della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni relative all'inammissibilità dell'appello. L'appellante era parte sostanziale del rapporto processuale, essendo stata nominativamente individuata negli atti impugnati e formalmente indicata nella sentenza, sebbene non costituita; pertanto poteva proporre appello ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a. e non doveva ricorrere all'opposizione di terzo. È stato riconosciuto anche il suo interesse attuale a impugnare, poiché l'esito del giudizio incideva sulla sua permanenza nella graduatoria dei vincitori. Nel merito della questione processuale, il Collegio ha accertato che il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati presso un indirizzo privo di qualsiasi collegamento con la destinataria, la quale risiedeva altrove e non si era costituita in primo grado. La notificazione non aveva quindi raggiunto il proprio scopo. Il vizio è stato qualificato come nullità, non come inesistenza, perché l'erronea individuazione del luogo della notificazione costituisce difformità dal modello legale, senza mancanza dell'attività di trasmissione o consegna. La pubblicazione per pubblici proclami disposta dal TAR non aveva sanato il vizio, poiché era stata finalizzata a integrare il contraddittorio nei confronti degli altri graduati e non sostituiva la notificazione ordinaria alla controinteressata nominativamente individuata e facilmente reperibile. La nullità non era stata sanata dalla costituzione della destinataria, che non si era costituita. Ne è derivata la mancata integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al TAR ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., rilevando che la disciplina della rimessione è indisponibile e deve essere applicata anche d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Il merito della controversia sul punteggio non è stato deciso. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 102, comma 1, c.p.a.

    possono proporre appello le parti fra le quali si è svolto il giudizio e verso le quali è stata pronunciata la sentenza

    La legittimazione ad appellare spetta alla parte sostanziale del rapporto processuale nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza, anche se non si è costituita nel giudizio di primo grado.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    notifica del ricorso nel termine di decadenza, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato, ad almeno un controinteressato

    La notificazione deve essere effettuata secondo forme idonee a informare il controinteressato facilmente individuabile; la notificazione per pubblici proclami non sostituisce quella ordinaria quando il controinteressato sia nominativamente individuato e reperibile.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche quando non sia stata previamente effettuata una notificazione ordinaria, ma tale possibilità presuppone la difficoltà di individuazione del controinteressato.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La mancanza o la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado impone l'annullamento della sentenza e la rimessione della controversia al primo giudice.

Massime di principio

  • Il soggetto nominativamente individuato negli atti impugnati e formalmente indicato nella sentenza come parte sostanziale del rapporto processuale è legittimato a proporre appello ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a. anche se non si è costituito in primo grado; non è, per ciò solo, tenuto a proporre opposizione di terzo.
  • Quando il controinteressato è nominativamente individuato e facilmente reperibile, il ricorso deve essergli notificato in una forma idonea a raggiungere immediatamente lo scopo informativo; la notificazione per pubblici proclami non sana l'omessa o invalida notificazione ordinaria nei suoi confronti se la pubblicazione è stata disposta per integrare il contraddittorio verso altri soggetti.
  • L'erronea indicazione del luogo di notificazione, anche quando il luogo sia privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, determina nullità e non inesistenza della notificazione, poiché integra una difformità dal modello legale senza escludere l'attività di trasmissione o consegna dell'atto.
  • La nullità della notificazione del ricorso introduttivo, non sanata dalla costituzione della parte intimata, comporta la mancata integrità del contraddittorio e impone la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
  • La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello e i casi di rimessione previsti dall'art. 105 c.p.a. sono indisponibili: il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando manchi il contraddittorio, anche in assenza di una richiesta espressa della parte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

Testo integrale

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