Cassazione Penale, Ordinanza n. 02964/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una pronuncia della Corte di appello che, in relazione a un fallimento, ha confermato la responsabilità di due imputati per bancarotta fraudolenta, riducendo solo la pena per uno di essi. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza del dolo nel concorso mediante omissione nel reato commissivo; l'altro ha dedotto: nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi; vizi di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità e sulla valutazione del compendio probatorio, contestando la mancata considerazione delle proprie dichiarazioni; ulteriore censura sulla mancata riqualificazione dei fatti nella diversa ipotesi di cui all'art. 217 legge fallimentare. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, manifestamente infondati e generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altro, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o a reiterare doglianze già disattese in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per il primo la genericità e la manifesta infondatezza della censura sul dolo nel concorso omissivo, e per il secondo la genericità della doglianza sulla nullità processuale, l'inammissibilità delle contestazioni sulla ricostruzione probatoria in sede di legittimità e la mera riproposizione delle censure sulla mancata riqualificazione giuridica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, legge fallimentare
Base normativa della condanna confermata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta e fattispecie correlate in ambito fallimentare.
Invocato dal ricorrente per una richiesta di riqualificazione dei fatti nella diversa ipotesi di bancarotta semplice, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa di doglianze già respinte.
Richiamato per affermare che la nullità dedotta aveva natura di nullità a regime intermedio ed era quindi soggetta alle regole di deduzione e rilevazione proprie di tale categoria.
Richiamato insieme all'art. 180 c.p.p. per affermare che la nullità a regime intermedio deve essere eccepita nei termini di legge ed è suscettibile di sanatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'insussistenza del dolo nel concorso mediante omissione deve misurarsi con l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, della consapevolezza del contributo omissivo o agevolativo rispetto alle operazioni illecite; in difetto, la censura è generica e manifestamente infondata.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla mancata considerazione delle dichiarazioni dell'imputato non sono ammissibili in cassazione quando chiedono una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, salvo specifica allegazione di travisamenti decisivi.
- Le nullità processuali a regime intermedio devono essere dedotte nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p. e possono risultare sanate; la loro deduzione in cassazione è inammissibile se non si confronta con tale regime.
- La richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti in una fattispecie diversa è inammissibile in cassazione se si fonda sulla mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.
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