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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24096/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio, a pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 414 c.p., cioè istigazione a delinquere. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata in modo erroneo o comunque non adeguatamente giustificato, anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; inoltre la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione sia sufficiente e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico, reiterativo e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.

    indicato come titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna; dal testo non emergono ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie incriminatrice.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la graduazione della pena; la Corte ribadisce che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante/sufficiente.

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità e reiterazione delle censure.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale disposizione il cui contenuto è presupposto dall'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato nella condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità, con valutazione di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sola congruità della pena chiedendo una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, se la determinazione del giudice di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve applicare i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; la cassazione può intervenire solo se la decisione sia frutto di arbitrio, di ragionamento manifestamente illogico o di carenza motivazionale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • La aspecificità del motivo e la sua natura meramente reiterativa integrano causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., quando il motivo non si confronti realmente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo, oltre che alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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