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Ordinanza

Ordinanza n. 2753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di demolizione delle opere realizzate nell’ambito dell’intervento edilizio assentito con permesso di costruire n. 14 del 2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari edilizi)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato. L’appello cautelare riguardava gli effetti dell’ordine di demolizione relativo a opere edilizie realizzate nell’ambito di un intervento assistito dal permesso di costruire n. 14 del 2018. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro l’ordine di demolizione né le censure articolate contro l’ordinanza del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR, sospendendo l’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato. La misura è stata adottata esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto, in considerazione della natura irreversibile degli effetti potenzialmente derivanti dalla perdurante efficacia dell’ordine di demolizione. Il Collegio ha precisato che la sospensione è disposta senza alcuna prognosi favorevole sull’esito della causa di merito. Ha inoltre ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di una misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • permesso di costruire n. 14 del 2018

    Titolo edilizio nell’ambito del quale sono state realizzate le opere interessate dall’ordine di demolizione; il testo non ne indica ulteriori effetti interpretativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia di un ordine di demolizione può essere disposta per evitare effetti irreversibili e mantenere integra la situazione di fatto, anche senza una prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito.
  • La tutela cautelare può fondarsi sull’esigenza di preservare l’utilità della decisione finale quando l’esecuzione del provvedimento amministrativo produca effetti non reversibili o difficilmente reversibili.
  • La concessione della misura cautelare non implica necessariamente una valutazione positiva del fumus boni iuris né anticipa il giudizio sulla fondatezza delle censure di merito.
  • Quando viene accolta una misura cautelare in appello, il Consiglio di Stato può disporre la trasmissione dell’ordinanza al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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