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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35951/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 81.520,00 rinvenuti nel vano posteriore dell'autovettura del ricorrente. Il ricorrente contestava: mancanza del vincolo di pertinenzialità e del periculum in mora; assenza di prova della provenienza delittuosa del denaro (contestando la qualificazione in termini di riciclaggio); errata utilizzazione dell'art. 130 c.p.p. per "correzione" di presunto errore degli operanti; errato richiamo dell'art. 240-bis; e violazione dell'art. 111 Cost. per presunta inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del tribunale non fosse carente: era emerso che il denaro era occultato in un doppiofondo che custodiva droga segnalata dai cani molecolari, il ricorrente non aveva giustificato la disponibilità dell'ingente somma e quindi sussisteva il fumus per il reato di traffico di stupefacenti o per un segmento di condotta riconducibile al riciclaggio. Era altresì sussistente il periculum in mora, dato il rischio che la disponibilità del denaro potesse aggravare o protrarre la commissione di altri reati. La Corte ha ritenuto infondate le censure su art. 240-bis e art. 130 c.p.p. e priva di rilievo l'accusa di inversione dell'onere della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge (comprendendo errores in iudicando e in procedendo); i vizi motivazionali devono essere talmente gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di riesame in tema di misure cautelari reali; il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale, all'esito del riesame, è ammesso nei limiti previsti dall'art. 325 (cioè per violazione di legge).

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione di errori materiali nel provvedimento; la Corte ha ritenuto legittima la correzione operata e priva di rilievo la censura che qualificava tale correzione come indebita modificazione sostanziale del provvedimento.

  • art. 240-bis c.p.p.

    Richiamato dai giudici di merito in modo non viziato; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura che ne attribuiva un uso erroneo, confermando che non vi è stata violazione della norma così come correttamente applicata nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiama i principi del giusto processo; la Corte ha escluso che i giudici del riesame abbiano operato un'inversione dell'onere della prova, rilevando che l'assenza di giustificazione della provenienza del denaro è un elemento indiziario non idoneo, da solo, a spostare formalmente l'onere probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in funzione equitativa.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame in materia di misure cautelari reali è consentita la censura solo per violazione di legge; i motivi motivazionali devono essere talmente gravi da configurare una totale assenza o indebolimento della motivazione.
  • La presenza di elementi indiziari concreti (es. segnalazione di droga da cani molecolari e denaro occultato in doppiofondo) e l'assenza di una giustificazione credibile della provenienza del denaro possono fondare sia il fumus per reati di traffico di stupefacenti sia per un segmento di condotta riconducibile al riciclaggio.
  • Il periculum in mora può essere configurato dal rischio che la disponibilità di denaro consenta di aggravare o protrarre la commissione di reati successivi; non è necessario che il rischio sia certo, ma deve essere concreto e proporzionatamente motivato.
  • L'omessa giustificazione della provenienza del denaro è un elemento indiziario rilevante, ma il suo utilizzo non equivale di per sé a un'inversione dell'onere della prova: l'onere probatorio sostanziale rimane in capo all'accusa.
  • L'art. 130 c.p.p. può legittimamente essere utilizzato per correggere errori materiali del provvedimento quando non alteri sostanzialmente i contenuti decisionali; la correzione non vale come mutamento di fatto sopravvenuto.
  • Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, è possibile la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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