Ordinanza n. 2535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01865/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, secondo quanto emerge dal testo, ragioni ritenute idonee a ottenere la riforma della reiezione della tutela cautelare. La controversia riguarda un procedimento di autotutela promosso dallo stesso interessato. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di appello né l’atto amministrativo sostanziale oggetto del giudizio principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergessero elementi per discostarsi dalle valutazioni del giudice di primo grado. Ha inoltre escluso che, anche alla luce della comparazione degli interessi coinvolti e della natura peculiare del procedimento — avente a oggetto un’istanza di autotutela promossa dallo stesso interessato — sussistessero ragioni sufficienti per adottare la misura cautelare richiesta. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, la base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti e delle persone menzionate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato conferma il rigetto della domanda cautelare quando i motivi e le deduzioni dell’appellante non evidenziano elementi idonei a superare le valutazioni compiute dal giudice di primo grado.
- La tutela cautelare deve essere valutata anche mediante comparazione degli interessi coinvolti, tenendo conto della natura e delle peculiarità del procedimento amministrativo cui si riferisce la domanda.
- Quando il procedimento riguarda un’istanza di autotutela promossa dallo stesso interessato, la tutela cautelare non è automaticamente giustificata e deve essere sorretta da specifiche ragioni cautelari risultanti dagli atti.
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