Cassazione Civile, Ordinanza n. 08112/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società cooperativa aveva chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, poiché nel provvedimento non era stata riportata la distrazione delle spese di lite in favore del difensore, che nelle memorie conclusive del giudizio si era dichiarato antistatario e aveva richiesto espressamente la distrazione ex art. 93 c.p.c. L'istanza di correzione era stata notificata alla controparte. La ricorrente sosteneva quindi che l'omissione dovesse essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, e non attraverso ordinari mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto che la motivazione e il dispositivo della precedente ordinanza fossero emendati inserendo l'inciso "con distrazione in favore dell'avv. Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c." nei punti indicati. Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di formare il documento informatico contenente il provvedimento corretto e il presente provvedimento di correzione, da sottoscrivere digitalmente e inserire nel fascicolo informatico. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario può essere oggetto di correzione quando sia stata omessa la relativa pronuncia; il riferimento normativo viene richiamato anche per il caso in cui la parte abbia già soddisfatto il credito del difensore.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, in assenza di espressa diversa previsione, è il procedimento di correzione degli errori materiali.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Regola il deposito della memoria e la decisione in camera di consiglio con riserva del deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Essendo il provvedimento redatto in formato elettronico, la Cancelleria deve formare un documento informatico contenente il provvedimento corretto e quello di correzione, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo nel fascicolo informatico.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- La correzione dell'errore materiale è rimedio utilizzabile anche contro le pronunce della Corte di cassazione.
- La procedura di correzione è coerente con la funzione dell'art. 93 c.p.c. e assicura una tutela più rapida del difensore distrattario, favorendo la ragionevole durata del processo e l'immediata formazione di un titolo esecutivo.
- Quando il provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, la Cancelleria deve curare la predisposizione e sottoscrizione digitale del documento informatico corretto secondo la disciplina tecnica processuale.
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