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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21210/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Quanto alla prescrizione, ha escluso che potesse essere rilevata d'ufficio perché maturata dopo la sentenza di appello e comunque preclusa dalla sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia aggravata, concedendo la sospensione condizionale della pena e mantenendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. In cassazione l'imputato proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; 2) violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena; 4) violazione di legge per il mancato rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi in parte inediti, generici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati; sul quarto ha osservato che, per effetto delle sospensioni, la prescrizione era maturata solo dopo la sentenza di appello e che, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevarla d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    è la base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della qualificazione oltre a ritenere inammissibili e infondati i motivi che la contestavano.

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa nel caso concreto in ragione della gravità della condotta, valorizzata in particolare per l'uso di una pistola e l'esplosione di un colpo per terrorizzare la vittima.

  • art. 133 c.p.

    le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di fatto rimesso al merito; in cassazione la motivazione è censurabile solo se contraddittoria, illogica o priva di conto degli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 129 c.p.p.

    non consente, in presenza di inammissibilità del ricorso, il rilievo officioso della prescrizione maturata nei termini considerati dalla Corte.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    insieme all'art. 129 c.p.p. non permette di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce censure nuove, generiche o non sviluppate in appello, e quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla configurabilità del reato e sulla ricostruzione dei fatti è manifestamente infondata se la sentenza di merito contiene una motivazione coerente, completa e priva di vizi logici, fondata sull'analisi delle prove.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti una significativa gravità concreta, valutata anche in base alle modalità esecutive e all'uso di un'arma per intimidire la vittima.
  • Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata d'ufficio in cassazione quando il ricorso è inammissibile; l'inammissibilità preclude altresì il rilievo officioso della prescrizione non dedotta nei motivi per fatti già maturati prima della sentenza di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivoMinacce
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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