Cassazione Penale, Ordinanza n. 01373/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, avverso la sentenza della corte di appello deducendo un vizio motivazionale in relazione alla supposta erronea qualificazione giuridica del fatto. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base di un quadro probatorio considerato inequivoco e attendibile, valorizzando la idoneità e univocità della condotta tenuta. Il ricorrente, tuttavia, non si sarebbe confrontato in modo adeguato con tale motivazione, limitandosi a riproporre censure già vagliate e senza una critica analisi delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione. Conseguentemente, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di ricorso inammissibile, alla condanna del ricorrente alle spese processuali consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citata espressamente nel testo fornito; non determinabile.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione: il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata, in tema di motivi di appello, per il principio secondo cui i motivi devono essere specifici e critici; il principio viene ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte e disattese nel merito, senza una specifica e puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione chiara delle ragioni di diritto e il necessario confronto con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mera deduzione di un vizio motivazionale non basta se non viene illustrato in quale punto la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata rispetto alle risultanze processuali richiamate dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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