Cassazione Penale, Sentenza n. 2464/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del 30/06/2021 che, rigettata la richiesta di archiviazione del P.M., ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini (termine sei mesi) riguardo a ipotesi di bancarotta (art. 216 co.1 n.1 L.F. - bancarotta fraudolenta patrimoniale - e art. 217 L.F. - bancarotta semplice) e, in particolare, su due ipotesi di bancarotta impropria richiamate dal P.M. (art. 223 co.1 L.F. in relazione all'art. 216 per presunto falso in bilancio; art. 224 co.1 in relazione all'art. 217 per omissioni fiscali/contributive). Il Procuratore deduceva l'abnormità dell'ordinanza per due profili: 1) il G.I.P. avrebbe disposto indagini su fatti e persone non iscritti nel registro delle notizie di reato (RGNR), senza che il P.M. avesse preventivamente iscritto tali fatti; 2) genericità delle indicazioni sulle indagini da svolgere (mancata specificazione di documenti, fonti dichiarative o atti concreti da compiere ai sensi dell'art. 409 co.4 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza del G.I.P.: il giudice per le indagini preliminari può, nell'esercizio della funzione di controllo e impulso, disporre ulteriori indagini anche in ordine a fatti o persone non inizialmente iscritti nel RGNR, fermo restando che non può imporre l'imputazione coatta per reati mai formulati dal P.M. (il G.I.P. può ordinare l'iscrizione nel RGNR e fissare il termine per le indagini, qui sei mesi). La Corte ha ritenuto che la genericità relativa a richieste di acquisizioni documentali e accertamenti tecnico-contabili non integra di per sé abnormità e che l'omessa decisione su tutti i reati originariamente posti in iscrizione non determina automaticamente una stasi processuale né giustifica l'annullamento del provvedimento.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)
Disciplina l'udienza camerale sull'opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. può rigettare l'archiviazione e ordinare ulteriori indagini fissando un termine; tuttavia non può sostituirsi al P.M. nella formulazione delle imputazioni coatte per reati mai contestati dal P.M.
Prevede le formalità d'iscrizione nel registro delle notizie di reato: se emergono fatti o soggetti nuovi il P.M. deve iscriverli nel RGNR secondo le regole di legalità formale.
art. 216 co.1 n.1 L.F.
Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale, indicata quale ipotesi di reato oggetto di approfondimento nell'ordinanza.
art. 217 L.F.
Norma sulla bancarotta semplice, richiamata come possibile responsabilità dell'indagata.
art. 223 co.1 L.F.
Richiamato in relazione ad una fattispecie di bancarotta impropria con riferimento al presunto falso in bilancio (in rapporto all'art. 216 L.F.).
art. 224 co.1 L.F.
Citato in riferimento alla bancarotta impropria correlata all'art. 217 L.F., per omissioni fiscali e contributive.
art. 112 Cost. e art. 24 Cost.
Richiamate a fondamento del principio di titolarità dell'azione penale e dei limiti del ruolo del G.I.P.: il P.M. è titolare dell'azione penale; il G.I.P. ha funzioni di controllo e impulso ma non può esercitare l'azione penale al posto del P.M.
Massime di principio
- Il G.I.P. può ordinare ulteriori indagini anche su fatti o persone non inizialmente iscritti nel RGNR, ma non può emettere un ordine di imputazione coatta per reati mai formulati dal P.M.; al massimo può disporre l'iscrizione nel RGNR e chiedere al P.M. di svolgere le indagini.
- La genericità di indicazioni (es. acquisizioni documentali, accertamenti tecnico-contabili) non costituisce automaticamente abnormità: è sufficiente che l'ordine del G.I.P. indichi il thema probandum e consenta al P.M. di svolgere le indagini richieste entro il termine fissato.
- Se il G.I.P. non decide su tutti i reati originariamente iscritti, ciò può rendere il provvedimento incompleto ma non necessariamente abnorme; la soluzione praticabile è la restituzione degli atti o nuovi provvedimenti, non l'annullamento sistemico per abnormità.
- L'abnormità sussiste quando il provvedimento è estraneo all'ordinamento o travalica i poteri del giudice fino a paralizzare il procedimento (es. imposizione di misure o imputazioni che esorbitano dalla funzione di controllo), oppure quando si sostituisce al P.M. nella titolarità dell'azione penale.
- In una situazione analoga il P.M. deve procedere, se necessario, all'iscrizione nel RGNR delle nuove ipotesi e soggetti richiamati dal G.I.P. e condurre le indagini nei termini indicati; il G.I.P. può limitarsi ad indicare linee investigative e fissare termini senza entrare nel dettaglio tecnico-operativo degli atti richiesti.
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