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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2464/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del 30/06/2021 che, rigettata la richiesta di archiviazione del P.M., ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini (termine sei mesi) riguardo a ipotesi di bancarotta (art. 216 co.1 n.1 L.F. - bancarotta fraudolenta patrimoniale - e art. 217 L.F. - bancarotta semplice) e, in particolare, su due ipotesi di bancarotta impropria richiamate dal P.M. (art. 223 co.1 L.F. in relazione all'art. 216 per presunto falso in bilancio; art. 224 co.1 in relazione all'art. 217 per omissioni fiscali/contributive). Il Procuratore deduceva l'abnormità dell'ordinanza per due profili: 1) il G.I.P. avrebbe disposto indagini su fatti e persone non iscritti nel registro delle notizie di reato (RGNR), senza che il P.M. avesse preventivamente iscritto tali fatti; 2) genericità delle indicazioni sulle indagini da svolgere (mancata specificazione di documenti, fonti dichiarative o atti concreti da compiere ai sensi dell'art. 409 co.4 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza del G.I.P.: il giudice per le indagini preliminari può, nell'esercizio della funzione di controllo e impulso, disporre ulteriori indagini anche in ordine a fatti o persone non inizialmente iscritti nel RGNR, fermo restando che non può imporre l'imputazione coatta per reati mai formulati dal P.M. (il G.I.P. può ordinare l'iscrizione nel RGNR e fissare il termine per le indagini, qui sei mesi). La Corte ha ritenuto che la genericità relativa a richieste di acquisizioni documentali e accertamenti tecnico-contabili non integra di per sé abnormità e che l'omessa decisione su tutti i reati originariamente posti in iscrizione non determina automaticamente una stasi processuale né giustifica l'annullamento del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)

    Disciplina l'udienza camerale sull'opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. può rigettare l'archiviazione e ordinare ulteriori indagini fissando un termine; tuttavia non può sostituirsi al P.M. nella formulazione delle imputazioni coatte per reati mai contestati dal P.M.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Prevede le formalità d'iscrizione nel registro delle notizie di reato: se emergono fatti o soggetti nuovi il P.M. deve iscriverli nel RGNR secondo le regole di legalità formale.

  • art. 216 co.1 n.1 L.F.

    Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale, indicata quale ipotesi di reato oggetto di approfondimento nell'ordinanza.

  • art. 217 L.F.

    Norma sulla bancarotta semplice, richiamata come possibile responsabilità dell'indagata.

  • art. 223 co.1 L.F.

    Richiamato in relazione ad una fattispecie di bancarotta impropria con riferimento al presunto falso in bilancio (in rapporto all'art. 216 L.F.).

  • art. 224 co.1 L.F.

    Citato in riferimento alla bancarotta impropria correlata all'art. 217 L.F., per omissioni fiscali e contributive.

  • art. 112 Cost. e art. 24 Cost.

    Richiamate a fondamento del principio di titolarità dell'azione penale e dei limiti del ruolo del G.I.P.: il P.M. è titolare dell'azione penale; il G.I.P. ha funzioni di controllo e impulso ma non può esercitare l'azione penale al posto del P.M.

Massime di principio

  • Il G.I.P. può ordinare ulteriori indagini anche su fatti o persone non inizialmente iscritti nel RGNR, ma non può emettere un ordine di imputazione coatta per reati mai formulati dal P.M.; al massimo può disporre l'iscrizione nel RGNR e chiedere al P.M. di svolgere le indagini.
  • La genericità di indicazioni (es. acquisizioni documentali, accertamenti tecnico-contabili) non costituisce automaticamente abnormità: è sufficiente che l'ordine del G.I.P. indichi il thema probandum e consenta al P.M. di svolgere le indagini richieste entro il termine fissato.
  • Se il G.I.P. non decide su tutti i reati originariamente iscritti, ciò può rendere il provvedimento incompleto ma non necessariamente abnorme; la soluzione praticabile è la restituzione degli atti o nuovi provvedimenti, non l'annullamento sistemico per abnormità.
  • L'abnormità sussiste quando il provvedimento è estraneo all'ordinamento o travalica i poteri del giudice fino a paralizzare il procedimento (es. imposizione di misure o imputazioni che esorbitano dalla funzione di controllo), oppure quando si sostituisce al P.M. nella titolarità dell'azione penale.
  • In una situazione analoga il P.M. deve procedere, se necessario, all'iscrizione nel RGNR delle nuove ipotesi e soggetti richiamati dal G.I.P. e condurre le indagini nei termini indicati; il G.I.P. può limitarsi ad indicare linee investigative e fissare termini senza entrare nel dettaglio tecnico-operativo degli atti richiesti.

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