Cassazione Civile, Sentenza n. 12785/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32 del D.P.R. n. 600/1973, relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. La Commissione tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 20/02/12 depositata il 26 marzo 2012, aveva respinto l’appello, pur dando atto dell’annullamento parziale degli atti da parte dell’Ufficio durante il giudizio. In sede di legittimità il contribuente ha proposto ricorso articolato in sei motivi, ma il testo non ne espone il contenuto specifico. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la sentenza d’appello era stata ritualmente notificata al difensore del contribuente l’11 maggio 2012 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 25 settembre 2012.
La decisione
La Corte ha deciso la controversia per ragioni processuali, senza esaminare i sei motivi di ricorso. Ha accertato che la sentenza impugnata era stata ritualmente notificata al difensore del contribuente in appello l’11 maggio 2012 e che il ricorso per cassazione, notificato il 25 settembre 2012, era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo e condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato il 25.9.2012, va dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione; il superamento di tale termine ne comporta l’inammissibilità per tardività.
Massime di principio
- Quando la sentenza tributaria è ritualmente notificata, il termine per impugnarla per cassazione è di sessanta giorni; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile per tardività.
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