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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24373/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la decisione di merito che, in doppia conforme, aveva ritenuto provata la tentata truffa oggetto del capo 5. L'unico motivo deduceva un triplice vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e, in particolare, delle conversazioni telefoniche intercettate valorizzate dai giudici di merito come decisive e chiaramente dimostrative della condotta contestata. La parte civile INPS depositava conclusioni scritte con nota spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura investisse la valutazione del materiale probatorio e l'interpretazione delle intercettazioni, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del travisamento della prova, qui non specificamente e decisivamente dedotto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile INPS, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate in intercettazione legittimamente disposta hanno piena valenza probatoria e non richiedono i riscontri previsti per tale disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto, se la censura non evidenzia uno specifico e decisivo travisamento della prova.
  • L'interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, anche quando criptico o allusivo, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti ordinari.
  • Il travisamento della prova rilevante in cassazione ricorre solo quando il contenuto della prova sia stato riportato in modo difforme dal reale e la difformità sia decisiva e incontestabile.
  • Le dichiarazioni auto- o etero-accusatorie raccolte nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano dei riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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