Cassazione Civile, Ordinanza n. 05117/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto rituale la rinuncia perché depositata prima dell'udienza e accettata dalla controricorrente con sottoscrizione del procuratore speciale. In conseguenza di ciò, la Corte ha anche escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Gli eredi di una parte originaria hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3255/2019, affidandosi a due motivi. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto sostanziale dei motivi né la natura della controversia decisa in appello; emerge solo che, prima dell'udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La società controricorrente ha aderito alla rinuncia tramite il proprio procuratore speciale. La Corte qualifica la rinuncia come rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, per essere efficace, deve rispettare le condizioni previste dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la rinuncia rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale aderita dalla controparte, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è rituale e vi è adesione della controparte, la Corte può non pronunciare condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia, rileva la verifica del rispetto delle condizioni formali e processuali previste dall'art. 390 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →