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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43525/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Thaler ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bolzano del 23/01/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, presentata in sede di esecuzione, di sostituzione della pena detentiva (irrevocabile dalla sentenza del 14/11/2019) con la corrispondente pena pecuniaria. Il ricorrente ha fondato la domanda sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (sentenza Corte costituzionale n. 28 del 2022) che ha rideterminato i valori minimi giornalieri di conversione, sostenendo che tale intervenuta incostituzionalità inciderebbe sul trattamento sanzionatorio e che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. 87/1953, la pena dovrebbe essere riportata alla legalità anche in sede di esecuzione. Ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 666 c.p.p., 53 L. 689/1981 e 30 L. 87/1953.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Bolzano che ha escluso la possibilità per il giudice dell'esecuzione di procedere, in prima istanza, alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria quando tale sostituzione non era stata richiesta né disposta nel giudizio di cognizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare la pronuncia Sezioni Unite "Gatto" e successivi arresti) affermando che, nonostante in determinati casi il giudice dell'esecuzione possa rideterminare il trattamento sanzionatorio dopo una declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione valutare e operare la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria quando tale potere, ai sensi degli artt. 53 e 57 della legge n. 689/1981, è riservato al giudice che pronuncia la condanna. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    L'art. 53 attribuiva al giudice che pronuncia la condanna la determinazione del valore giornaliero di conversione e la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte ha ribadito che tale facoltà spetta al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    L'art. 57 disciplina i criteri di conversione tra pene detentive e altre misure; la Corte ha confermato che la determinazione della misura sostitutiva rientra nel dispositivo della sentenza e non può essere sostituita da altro organo in funzione correttiva

  • legge 26 luglio 1953, n. 87

    Il ricorrente invocava questa disposizione come strumento per riallineare la pena alla nuova legalità dopo la declaratoria di incostituzionalità; la Corte ha valutato l'argomentazione ma ha ritenuto che tale meccanismo non legittima il giudice dell'esecuzione ad esercitare il potere di sostituzione spettante al giudice della cognizione

  • codice di procedura penale

    L'art. 666 (richiamato dal ricorrente nell'ambito degli incidenti di esecuzione) non può essere interpretato in modo da conferire al giudice dell'esecuzione il potere di sostituire, ex novo, la pena detentiva in pena pecuniaria quando tale potere è riservato al giudice che ha pronunciato la condanna

  • Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981 nella parte in cui fissava il valore minimo giornaliero di conversione (250 euro), incidendo sui parametri di determinazione della pena pecuniaria; la Corte di legittimità ha riconosciuto l'effetto sostanziale della declaratoria ma ha stabilito che essa non abilita il giudice dell'esecuzione ad esercitare poteri decisori che spettano al giudice di cognizione

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, "Gatto"

    Principio secondo cui, in presenza di declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice che incide sulla commisurazione della pena e quando la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione può rideterminare il trattamento sanzionatorio in favore del condannato entro limiti e vincoli indicati dalla pronuncia di cognizione e dalla successione delle leggi nel tempo; tuttavia la Corte ha precisato che questo principio non autorizza il giudice dell'esecuzione a esercitare poteri di sostituzione che la legge riserva espressamente al giudice che ha emesso la condanna

Massime di principio

  • Il potere di sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria è, di regola, riservato al giudice che ha pronunciato la condanna (art. 53 e 57 L. 689/1981); pertanto, se la sostituzione non è stata richiesta né disposta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può in primo luogo procedervi.
  • Una declaratoria di incostituzionalità di una norma diversa da quella incriminatrice che incide sulla commisurazione della pena può giustificare la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva, ma tale potere di rideterminazione è esercitabile nei limiti e secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U "Gatto") e non vale a creare competenze che la legge riserva ad altri organi.
  • Se si intende ottenere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in base a modifiche normative o a declaratorie costituzionali intervenute, è consigliabile proporre la relativa domanda in sede di giudizio di cognizione o, se possibile, impugnare la sentenza per far valere direttamente l'effetto mitigatorio della norma nuova/annullata.
  • Quando la pena pecuniaria è già stata applicata in sentenza (cioè la sostituzione è stata operata dal giudice della cognizione) e la conversione è stata influenzata da una norma poi dichiarata incostituzionale, il giudice dell'esecuzione può avere poteri di rideterminazione se la pena non è stata interamente eseguita, ferma restando la disciplina giurisprudenziale sui limiti di tale intervento.
  • Prima di promuovere un incidente di esecuzione per chiedere adeguamenti alla luce di pronunce costituzionali, valutare la giurisprudenza consolidata sul tema e preferire, ove possibile, rimedi processuali nella fase di cognizione o impugnazioni idonee, per evitare il rischio di inammissibilità e le conseguenti sanzioni per impugnazioni infondate.

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