Sentenza n. 779/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento a) comunicazione di esclusione (fase tecnica) di D.O.R.C. Italy Srl dalla procedura aperta multilotto ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di protesi e sistemi per oculistica e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all''art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i., dai lotti 16 (CIG: B2B1F531EA), 19 (CIG: B2B1F56463), 21 (CIG: B2B1F58609), 22 (CIG: B2B1F596DC), 23 (CIG B2B1F5A7AF) e 31 (CIG: B2B1F62E47); b) ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara sebbene non conosciuti; c) della comunicazione di rigetto dell''istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 del provvedimento di esclusione sub a) avanzata da D.O.R.C. Italy Srl il 23 gennaio 2025; d) nonché, ove occorrer possa, di ogni atto prodromico, connesso e/o conseguente, anche, allo stato, non conosciuto se, ed in quanto, lesivo degli interessi di D.O.R.C. Italy Srl; nonché per la rivalutazione dell''offerta tecnica e dell''offerta economica ai fini dell''inserimento in graduatoria per il conseguimento dell''aggiudicazione e per il subentro nel contratto d''appalto, nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso, per il risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente, con riserva di quantificazione in corso di causa ovvero in separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da sei lotti di una procedura aperta per la fornitura di protesi e sistemi per oculistica, nonché rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l’esclusione da sei lotti della procedura di gara, motivata dalla stazione appaltante con la mancata sottoscrizione mediante firma digitale di alcuni documenti dell’offerta tecnica, ritenuta in violazione del paragrafo 16.2 del disciplinare. Erano stati inoltre impugnati il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e gli ulteriori atti connessi, con domanda di rivalutazione dell’offerta, aggiudicazione, eventuale subentro nel contratto e risarcimento del danno. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha depositato e notificato alla resistente un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese. La resistente, pur costituita, non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era stata formalmente sottoscritta dai difensori, depositata e notificata alla controparte almeno prima dell’udienza, e che la resistente non aveva manifestato opposizione né interesse alla prosecuzione. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell’esclusione, del rigetto dell’autotutela o le domande consequenziali. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la richiesta della ricorrente, la natura processuale della decisione e la mancata opposizione della resistente anche sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia è un atto processuale dispositivo esercitabile in ogni stato e grado, soggetto alle formalità di sottoscrizione e deposito previste dalla legge.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La regola della condanna del rinunciante alle spese può essere derogata dal collegio, che può disporne la compensazione in presenza di giusti motivi.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia produce l’estinzione quando è tempestivamente notificata alle altre parti e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte che ha proposto il ricorso può rinunciare agli atti del giudizio in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale e depositata, oppure resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in assenza di opposizione da parte di chi abbia interesse alla prosecuzione, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare il merito delle domande e dei motivi.
- La mancata opposizione alla rinuncia da parte della controparte costituita, debitamente informata, integra il presupposto processuale per la declaratoria di estinzione previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
- In caso di rinuncia, il rinunciante è normalmente tenuto a sostenere le spese degli atti processuali compiuti, ma il collegio può disporne la compensazione integrale valutando tutte le circostanze del caso, inclusa la mancata opposizione della controparte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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