Cassazione Penale, Sentenza n. 15695/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (giudizio di rinvio) contestando la modalità di scomputo degli aumenti di pena per continuazione applicati ai singoli reati satellite. Sostiene violazione di legge e mancato rispetto dei principi dell'art.597 cod. proc. pen. (divieto di 'reformatio in peius') perché la nuova determinazione della continuazione avrebbe comportato un aumento complessivo della pena pari a 1 anno e 9 mesi di reclusione e euro 6.400 di multa, superiore a quanto applicato dal primo giudice (che aveva aumentato di 6 mesi ciascuna delle due contestazioni in continuazione rispetto al reato associativo). In sostanza denuncia l'assenza di una simmetria aritmetica nello scomputo degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio, una volta escluso il reato associativo (art.74 DPR 309/90) e rideterminata la pena per l'episodio più grave, non fosse vincolato a rispettare una proporzionalità aritmetica degli aumenti disposta dal primo giudice. Il giudice del rinvio deve valutare la congruità, adeguatezza e proporzionalità degli aumenti rispetto alla pena base per il fatto più grave; tale valutazione è discrezionale e nel caso è risultata rispettosa di detti criteri. È inoltre affermato che il divieto di reformatio in peius previsto dall'art.597 non è violato quando la struttura del reato continuato cambia e il giudice dell'impugnazione irroga aumenti diversi per i singoli fatti purché la pena complessiva non sia aumentata illegittimamente. Nel caso concreto la Corte d'Appello aveva escluso il reato di cui all'art.74 DPR 309/90 e aveva rideterminato la pena traendo a base il più grave degli episodi (art.73, co.1 DPR 309/90), fissandola in anni 7, mesi 9 di reclusione ed €32.400 di multa, con aumenti di 10 giorni di reclusione e €100 di multa per ciascuno degli altri episodi in continuazione (in particolare 49 cessioni per il capo 10 e 15 cessioni per il capo 6). La Cassazione ha confermato la legittimità di tale rimodulazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice dell'impugnazione di mutare la determinazione degli aumenti in caso di cambiamento della struttura del reato continuato; è ammissibile un diverso aumento per singoli fatti purché la valutazione sia motivata e non determini un peggioramento illegittimo complessivo.
La norma relativa al reato associativo è stata esclusa in relazione a uno degli episodi; l'assoluzione da tale centro di imputazione ha reso necessario che il giudice di rinvio rideterminasse la pena prendendo a riferimento il reato più grave residuo.
Rilevante come norma delittuosa applicata ai singoli episodi di cessione di stupefacenti; la pena base per l'episodio considerato più grave è stata usata come punto di riferimento per la rideterminazione complessiva.
Massime di principio
- Se in sede di rinvio o appello viene escluso uno dei reati originariamente uniti in continuazione, il giudice non è obbligato a mantenere una simmetria aritmetica degli aumenti applicati dal primo giudice: può rideterminare gli aumenti in base a criteri di congruità e proporzionalità.
- Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) non impedisce sempre un peggioramento parziale delle singole voci sanzionatorie: è invece vietato un peggioramento complessivo ingiustificato del trattamento sanzionatorio del ricorrente.
- La valutazione circa l'entità degli aumenti per continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la congruità e l'adeguatezza degli aumenti rispetto alla pena base fissata per il fatto più grave.
- Quando nei precedenti gradi la pena per la continuazione è stata fissata in misura globale, il giudice di rinvio può rimodulare il trattamento sanzionatorio senza essere vincolato a riprodurre la distribuzione quantitativa degli aumenti originari.
- In presenza di una mutata qualificazione o struttura del reato continuato, la giurisprudenza ammette modifiche nella distribuzione degli aumenti tra i fatti unificati purché la decisione sia logica, motivata e non comporti un illecito aggravamento complessivo.
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