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Ordinanza

Ordinanza n. 2035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05520/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - della delibera di Consiglio Comunale n.40 del 31 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della l.r. n.16/2004 e del regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 4 agosto 2011 di cui all'avviso di Pubblicazione sul BURC n. 9 del 10 febbraio 2020. - di tutti gli elaborati ad esso allegati nessuno escluso, ivi comprese le relative Norme Tecniche di Attuazione, le Disposizioni Programmatiche (anche relative agli Ambiti di Trasformazione) e la Relazione al P.U.C. - nonché per quanto occorra: - la delibera di C.C. del 29.09.2016 n. 63 di relativa adozione; - l’Atto di Accertamento di Conformità agli Strumenti di programmazione sovraordinata ex art. 3 Reg. Att. Governo del Territorio adottato dal Dirigente del Settore Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale di Caserta con Determinazione n. 3 dell'11 maggio 2017.

Giustizia amministrativa202403732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Urbanistico Comunale approvato con delibera consiliare, nonché gli atti di adozione, gli elaborati allegati e l’accertamento di conformità agli strumenti di programmazione sovraordinata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I proprietari hanno appellato la sentenza del TAR Campania, Sez. VI, relativa all’impugnazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Pietramelara, dei relativi elaborati — comprese la Relazione generale, le Disposizioni programmatiche e le Norme tecniche di attuazione — dell’atto di adozione e dell’accertamento di conformità agli strumenti di programmazione sovraordinata. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso o d’appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Comune non si è costituito né in primo grado né in appello e non ha quindi depositato gli atti del procedimento e la documentazione necessaria per la decisione. Ha ritenuto necessario acquisire gli atti di adozione e approvazione del PUC, completi degli allegati, nonché chiarimenti tecnici sui criteri utilizzati per pianificare le aree interessate da previgenti lottizzazioni convenzionate.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso le questioni di rito o di merito. Richiamando l’obbligo dell’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell’atto, citati o utili al giudizio, ha disposto l’acquisizione dal Comune di Pietramelara, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, degli atti di adozione e approvazione del PUC con i relativi allegati, con particolare riferimento alla Relazione generale, alle Disposizioni programmatiche e alle Norme tecniche di attuazione, nonché di una relazione dell’Ufficio tecnico comunale sui criteri di pianificazione delle aree già interessate da lottizzazioni convenzionate. L’udienza è stata rinviata al secondo trimestre del 2026; ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata riservata, con spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che [...] ritiene utili al giudizio

    La disposizione impone all’amministrazione costituita di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni

    La norma consente al giudice di ordinare d’ufficio l’esibizione degli atti e dei documenti non depositati dall’amministrazione, quando siano necessari per decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l’amministrazione è tenuta a depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e quelli utili alla decisione; la mancata costituzione non impedisce al giudice di acquisire d’ufficio la documentazione necessaria.
  • Quando la documentazione amministrativa indispensabile per decidere non è stata depositata, il giudice può disporne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., fissando un termine e le modalità ritenute opportuni.
  • Nelle controversie urbanistiche relative all’impugnazione di uno strumento di pianificazione, il giudice può richiedere, oltre agli atti formali di adozione e approvazione, una relazione tecnica sui criteri concretamente utilizzati per pianificare specifiche aree e per coordinare le nuove previsioni con pregresse lottizzazioni convenzionate.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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