Cassazione Penale, Ordinanza n. 26436/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito della richiesta di amnistia e/o indulto, ma ha qualificato il ricorso come opposizione, ritenendo che il mezzo corretto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse l'opposizione e non il ricorso per cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, per la fase di opposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di assise, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione di amnistia e/o indulto relativi a provvedimenti di clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006. I motivi dedotti riguardavano violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza ritenuti applicabili. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
principio di conservazione
il ricorso proposto con mezzo di impugnazione erroneo deve essere convertito nel mezzo corretto, quando ciò sia compatibile con la natura dell'atto e consenta la conservazione degli effetti dell'impugnazione.
richiamato come provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso nel contraddittorio, in relazione al quale è esperibile l'opposizione se il rimedio corretto è stato erroneamente sostituito dal ricorso per cassazione.
anche contro il provvedimento emesso de plano è proponibile opposizione; l'erronea forma del provvedimento non può privare la parte del diritto di far valere le doglianze di merito.
norma richiamata per affermare la conversione dell'impugnazione in opposizione nel procedimento esecutivo relativo all'applicazione di amnistia e/o indulto.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta con un mezzo non corretto contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione non va automaticamente dichiarata inammissibile se l'ordinamento prevede un diverso rimedio: deve essere convertita nel mezzo appropriato, in applicazione del principio di conservazione.
- Nel procedimento esecutivo, quando contro il provvedimento è prevista l'opposizione, il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
- Anche se il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento in una forma non corretta, la parte non può essere privata della possibilità di far valere le proprie doglianze di merito mediante l'opposizione.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione deve privilegiare la tutela effettiva della parte e l'accesso al rimedio previsto dalla legge rispetto a un formalismo che comporti la perdita del diritto di difesa.
Come è indicizzato
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