Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Belluno che, pur ritenendo la competenza del Tribunale per i reati di minaccia e lesione, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il ricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento per la retrocessione del processo al Pubblico Ministero anziché la trasmissione diretta al Tribunale ritenuto competente, sostenendo che ciò avesse determinato una indebita regressione del procedimento e che la trasmissione al Tribunale avrebbe potuto innescare un conflitto di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p., la sentenza del giudice di pace che dichiari la propria incompetenza e disponga la trasmissione degli atti alla Procura non sia impugnabile per cassazione e che la via corretta sia l'eventuale instaurazione di un conflitto di competenza. Ha inoltre escluso che nel caso concreto ricorra l'abnormità strutturale o funzionale prevista dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 76/1993 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che obbligava la trasmissione solo al giudice competente, valorizzando la possibilità di trasmettere al Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, il tenore non equivoco dell'art. 568, comma 2, esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza del giudice di pace che dichiari incompetenza per materia e disponga la trasmissione degli atti alla Procura; la via idonea è il conflitto di competenza.
Sezioni Unite, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Definizione giurisprudenziale dei concetti di abnormità strutturale e funzionale del provvedimento giudiziario e dei limiti entro i quali il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per abnormità.
Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 1993 (sul primo comma dell'art. 23 c.p.p.)
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che impediva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero quando il giudice del dibattimento dichiarava la propria incompetenza, per tutela del diritto di difesa e delle possibilità di scelta di riti alternativi da parte dell'imputato; ciò legittima la trasmissione al PM.
Giurisprudenza di Sez. 5 (es. n. 33545 del 11/05/2015; n. 6366 del 18/10/2013)
Orientamenti di merito che confermano l'inimpugnabilità in cassazione delle sentenze del giudice di pace che trasmettono gli atti alla Procura in caso di dichiarata incompetenza, e indicano la via del conflitto di competenza.
Massime di principio
- La sentenza del giudice di pace che dichiari incompetenza e trasmetta gli atti alla Procura non è impugnabile in Cassazione: l'unica strada per contestarne la competenza è l'instaurazione di un conflitto di competenza.
- L'abnormità del provvedimento giudiziale è un rimedio eccezionale e sussiste solo se il giudice esercita un potere non attribuitogli (abnormità strutturale) o impone al PM un adempimento che renderebbe nullo lo svolgimento futuro del processo (abnormità funzionale).
- Il Pubblico Ministero non può in via ordinaria ricorrere per cassazione lamentando una retrocessione degli atti, salvo il caso in cui l'ottemperanza al provvedimento comporti un atto nullo pregiudizievole per la regolarità del processo.
- La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero da parte del giudice, invece che direttamente al giudice ritenuto competente, è compatibile con l'orientamento costituzionale (Corte cost. n. 76/1993) poiché tutela il diritto di difesa e le possibilità di riti alternativi dell'imputato.
- In situazioni analoghe, il Procuratore che voglia contestare la competenza dovrebbe valutare l'attivazione dei rimedi procedurali corretti (es. provocare il conflitto di competenza) piuttosto che il ricorso per cassazione, che sarà normalmente dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →