Cassazione Penale, Sentenza n. 47013/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza penale di primo grado per mancata produzione della procura speciale ad impugnare e dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., in quanto il ricorrente era stato indicato come 'processato in absentia'. Il difensore ha dedotto che il D'Amico non era giudicato in assenza (era stato arrestato in flagranza e processato con rito direttissimo) e che in data 17 marzo 2023 aveva ricevuto dall'imputato la procura speciale per proporre impugnazione e l'elezione di domicilio, quindi l'inammissibilità sarebbe stata erronea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la declaratoria di inammissibilità fosse infondata. Ha rilevato che il difensore aveva allegato la procura speciale rilasciata il 17 marzo 2023 e, soprattutto, che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non è applicabile quando l'imputato è da considerarsi presente per effetto della convalida dell'arresto in flagranza e/o della richiesta di rito speciale (abbreviato) tramite procuratore speciale. Richiamando l'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., la Corte ha affermato che l'imputato che è comparso e poi non si presenti alle successive udienze o che abbia richiesto per iscritto un procedimento speciale è considerato presente e rappresentato dal difensore; pertanto non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha precisato che questa norma si applica solo quando l'imputato è effettivamente processato in assenza; non trova applicazione se l'imputato deve essere considerato presente per effetto della convalida dell'arresto in flagranza o della richiesta del rito speciale tramite procuratore speciale.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
"l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"; "È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"
La norma è stata interpretata dalla Corte come esclusiva della qualifica di 'assente' per chi è comparso e poi non si presenta o per chi ha chiesto il rito speciale tramite procura: tali imputati devono essere considerati presenti e dunque le regole speciali sull'impugnabilità per l'"assente" non si applicano.
art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
"l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello è soggetta a ricorso per cassazione"
Usata per giustificare la competenza della Corte di cassazione a esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza come disposizione che, aumentando termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, non si applica quando l'imputato è considerato presente per avere richiesto il rito speciale tramite procuratore; la Corte ha confermato analogo principio di irrilevanza dell'indicazione di 'assente' se la scelta del rito dimostra la presenza.
Massime di principio
- La causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. opera soltanto quando l'imputato è effettivamente processato in assenza; se l'imputato è da considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, la norma non si applica.
- L'imputato che ha partecipato alla convalida dell'arresto in flagranza o che ha richiesto il rito speciale (es. abbreviato) tramite procuratore speciale è considerato presente e rappresentato, anche se la sentenza lo indica come 'assente'.
- Il difensore deve comunque rispettare il principio di autosufficienza: alle impugnazioni va allegata la procura speciale quando richiesta dalla norma (o, quanto meno, va dimostrata la sussistenza del mandato), pena l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se la procura speciale è stata rilasciata dopo la sentenza ma prima della proposizione dell'appello e correttamente documentata, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione quando l'imputato non è effettivamente assente per i motivi previsti dalla legge.
- In caso di decisioni di rito (es. declaratorie di inammissibilità), la Corte di cassazione è chiamata a esaminare i presupposti di diritto della decisione indipendentemente dalle motivazioni formali offerte dal giudice a quo.
- Prassi consigliata: allegare sempre copia della procura speciale e l'elezione di domicilio all'atto di impugnazione quando esigibili, verificare la qualificazione della presenza/assenza dell'imputato nel processo di primo grado (specialmente nei casi di direttissimo o richiesta di rito speciale) e documentare eventuali procure rilasciate successivamente alla sentenza.
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