Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31042/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già resa dalla Corte di appello di Bari, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile di furto in abitazione e tentativo di furto in abitazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e tentato furto in abitazione. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la graduazione della pena e la sua congruità, prospettando una rivalutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero estranee ai limiti del giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondate, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la determinazione giudiziale della pena, non sindacabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità manifesta.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla congruità della pena è inammissibile quando miri a ottenere una nuova valutazione del merito, poiché la graduazione sanzionatoria spetta al giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla verifica dell'assenza di arbitrio o di manifesta illogicità e della presenza di una motivazione sufficiente.
  • Quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata e conforme ai criteri di legge, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.