Cassazione Penale, Ordinanza n. 31042/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già resa dalla Corte di appello di Bari, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile di furto in abitazione e tentativo di furto in abitazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e tentato furto in abitazione. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la graduazione della pena e la sua congruità, prospettando una rivalutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero estranee ai limiti del giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondate, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la determinazione giudiziale della pena, non sindacabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità manifesta.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla congruità della pena è inammissibile quando miri a ottenere una nuova valutazione del merito, poiché la graduazione sanzionatoria spetta al giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla verifica dell'assenza di arbitrio o di manifesta illogicità e della presenza di una motivazione sufficiente.
- Quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata e conforme ai criteri di legge, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Come è indicizzato
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