Sentenza n. 12229/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compresa l''ammissione con riserva alla fase successiva (corso di formazione ex art. 19 del bando di concorso), ovvero in subordine disporre la sottoposizione a nuovo giudizio di idoneità attitudinale mediante il rinnovo della somministrazione dei test ed un nuovo colloquio all'esito degli stessi con altra Commissione esaminatrice formata da altri componenti, nella prima Camera di Consiglio utile che fin da ora si chiede di fissare, dei seguenti provvedimenti: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - giudizio di “NON IDONEO” del 1° marzo 2023, notificato in pari data, e dei relativi punteggi espressi in pari data all''esito delle prove attitudinali e del colloquio dalla Commissione Esaminatrice, che hanno determinato l''esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori e dalla fase successiva (ammissione al Corso di Formazione ex art. 19 del Bando) del Concorso pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 29 settembre 2022 - bando per l''assunzione di 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato; -in particolare, il verbale del 1° marzo 2023 in cui risultano riportati i voti espressi nello stesso provvedimento in relazione ai requisiti attitudinali (Livello evolutivo -OMISSIS-; Controllo emotivo -OMISSIS-; capacità intellettiva -OMISSIS-; Socialità -OMISSIS-); - nonché del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all''emanazione del provvedimento di esclusione; e di ogni ulteriore atto propedeutico e/o connesso e/o comunque ad essi connessi e/o consequenziali, degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora erroneamente interpretate, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell''Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18 luglio 2023: - la graduatoria in parte qua nella parte in cui non contempla il candidato qui ricorrente con attribuzione del punteggio di -OMISSIS- tra i vincitori, nella posizione tra 700 e 751, ovvero in subordine in quella che sarà stabilita fosse anche inferiore tra i 1938 candidati utilmente collocati in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità del 1° marzo 2023, i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice per i requisiti attitudinali e gli atti conseguenti, inclusa l'esclusione dalla fase successiva del concorso e la graduatoria, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva al corso di formazione o, in subordine, la rinnovazione degli accertamenti attitudinali da parte di altra Commissione. Con motivi aggiunti aveva contestato la graduatoria nella parte in cui non lo comprendeva tra i vincitori. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 3 marzo 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il giudizio di non idoneità, gli accertamenti attitudinali, l'esclusione e la graduatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché la controversia è stata definita in rito, il ricorrente aveva chiesto la compensazione e le parti costituite non si erano opposte. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa del disposto di oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali, inclusi quelli relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta in modo espresso il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse e la parte ricorrente chiede la compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese in presenza di giusti motivi e in assenza di opposizione delle altre parti costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →