Cassazione Penale, Ordinanza n. 03484/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15 gennaio 2025. Dal testo risulta che la decisione impugnata aveva già vagliato e disatteso due profili di censura: uno relativo al giudizio di responsabilità e uno relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha riproposto tali censure in modo generico, con argomentazioni versate in fatto e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su due motivi generici, in fatto e meramente ripetitivi di censure già affrontate e confutate con adeguata motivazione dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata ma già correttamente negata dalla Corte territoriale; il ricorso non ha introdotto censure specifiche idonee a sovvertire tale valutazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in censure generiche, meramente fattuali o riproduttive di doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può essere sollecitato mediante la mera reiterazione di contestazioni sul giudizio di responsabilità o su valutazioni discrezionali già sorrette da argomentazione giuridicamente corretta.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo con doglianze specifiche e realmente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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