Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03484/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15 gennaio 2025. Dal testo risulta che la decisione impugnata aveva già vagliato e disatteso due profili di censura: uno relativo al giudizio di responsabilità e uno relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha riproposto tali censure in modo generico, con argomentazioni versate in fatto e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su due motivi generici, in fatto e meramente ripetitivi di censure già affrontate e confutate con adeguata motivazione dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata ma già correttamente negata dalla Corte territoriale; il ricorso non ha introdotto censure specifiche idonee a sovvertire tale valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in censure generiche, meramente fattuali o riproduttive di doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità non può essere sollecitato mediante la mera reiterazione di contestazioni sul giudizio di responsabilità o su valutazioni discrezionali già sorrette da argomentazione giuridicamente corretta.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo con doglianze specifiche e realmente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.