Cassazione Penale, Sentenza n. 38210/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la sua istanza di corretta determinazione della pena da espiare dopo il riconoscimento di una sentenza penale bulgara. La controversia riguardava una discrasia fra quanto indicato nel Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) - che riportava un presofferto di circa un anno - e quanto indicato nella sentenza bulgara riconosciuta in Italia (poco più di otto mesi). BORISOV sosteneva che, in caso di dubbio, il giudice avrebbe dovuto adottare la soluzione più favorevole all'imputato e avvalersi dei poteri istruttori ex art. 666 c.p.p. per chiedere chiarimenti alle autorità competenti o tener conto delle indicazioni del M.A.E.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della durata del presofferto, essendo riconducibile ad un profilo di merito o ad un errore di calcolo nella sentenza straniera, non potesse essere sanata mediante l'incidente di esecuzione. La Corte ha richiamato il principio per cui eventuali errori di computo derivanti dall'autorità estera devono essere fatti valere davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso la condanna o mediante impugnazione della sentenza di riconoscimento, perché lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura e alla durata della sanzione come stabilite dallo Stato di condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prevede i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione; tuttavia la Corte precisa che tali poteri non autorizzano a riesaminare questioni sostanziali inerenti al merito o alla correttezza del calcolo della pena posto che ciò attiene alla sentenza straniera riconosciuta.
artt. 730 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere; la giurisprudenza ricorda che questioni di merito del giudizio di riconoscimento non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione.
legge 25 luglio 1988, n. 334 (art. 10, comma 1) - ratifica Convenzione di Strasburgo 21/03/1983
"In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna"
Stabilisce il vincolo per lo Stato di esecuzione a rispettare la natura e la durata della pena fissate dallo Stato che ha emesso la condanna; questo impedisce al giudice dell'esecuzione di modificare la durata stabilita dallo Stato di condanna.
Sez. 5, n. 43424 del 25/05/2004 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata che afferma l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione volto a correggere errori di calcolo imputabili all'autorità estera; tali errori vanno dedotti dinanzi all'autorità dello Stato estero o tramite impugnazione della sentenza di riconoscimento.
Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022 e Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015 (giurisprudenza)
Ulteriori pronunce che confermano il principio per cui non sono deducibili in sede di incidente di esecuzione questioni relative al merito del procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali a carico del proponente ricorso inammissibile; la Corte ha disposto anche il versamento a favore della Cassa delle ammende per responsabilità nel ricorso.
Massime di principio
- Se sussiste una discrasia tra il contenuto di un M.A.E. e la sentenza straniera riconosciuta in Italia, la via corretta non è l'incidente di esecuzione: occorre chiedere la rettifica o il chiarimento all'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso la condanna o impugnare la sentenza di riconoscimento davanti all'Autorità nazionale competente.
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori, ma tali poteri non gli consentono di rimettere in discussione il merito della sentenza straniera né di correggere un errore di calcolo della pena stabilito dallo Stato di condanna.
- In presenza di incertezza interpretativa favorevole all'imputato, il principio di favore opera nei limiti della competenza: non può essere usato per oltrepassare i vincoli derivanti dal riconoscimento di una sentenza straniera.
- È fondamentale acquisire e allegare alle procedure nazionali i provvedimenti ufficiali dello Stato estero (sentenze definitive, certificati esecutivi, documentazione sul periodo di custodia cautelare) debidamente tradotti per ridurre margini di incertezza; tuttavia, se la discrepanza dipende da un errore della autorità estera, il rimedio principale resta quello previsto dall'ordinamento straniero o l'impugnazione del riconoscimento.
- Prima di proporre azioni in sede nazionale per modificare la durata della pena derivante da sentenza straniera, valutare i rimedi processuali disponibili nello Stato di condanna e, se si impugna il riconoscimento in Italia, concentrare le doglianze sulla motivazione che ha portato al riconoscimento stesso.
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