Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11899/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi definita sulla base di richieste concordi delle parti. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa erronea qualificazione giuridica del fatto: il ricorrente sostiene, in modo generico e senza un concreto riferimento alla vicenda, che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nel reato di lesioni volontarie anziché nel tentativo di omicidio. La Corte rileva però che, essendo intervenuto un accordo tra le parti sui punti concordati, nel giudizio di legittimità non possono essere riproposte censure sui motivi rinunciati; ciò vale anche per le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il solo caso della pena illegale, non dedotto nel caso di specie.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo. La decisione afferma che l'accordo intervenuto in appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude in cassazione ogni doglianza relativa ai motivi rinunciati, compresa la diversa qualificazione giuridica del fatto, quando non sia prospettata l'irrogazione di una pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Quando la decisione d'appello è resa sulla base di richieste concordi delle parti, il perimetro del controllo di legittimità resta limitato ai motivi non oggetto di rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello definita ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta rinuncia ai relativi motivi, con conseguente inammissibilità delle censure che li ripropongono.
  • La preclusione derivante dall'accordo in appello opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio, inclusa la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso della dedotta pena illegale.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da specifiche e concrete allegazioni; affermazioni generiche e sganciate dal caso concreto non sono idonee a superare la preclusione derivante dal concordato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.