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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22487/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per una sottrazione commessa in concorso. Con il primo motivo si deduceva l'illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'incertezza nell'individuazione dell'imputato quale autore della sottrazione e la carenza di prova. Con il secondo motivo si contestava la qualificazione giuridica del fatto, prospettando un diverso inquadramento e richiamando un preteso travisamento del fatto. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già formulate in appello, senza indicare un travisamento specifico e dimostrato, e che la ricostruzione di merito aveva valorizzato la convergenza delle prove, in particolare il narrato della persona offesa e altri elementi concordanti, oltre alla lettura concorsuale dei diversi contributi all'interno di un unico fine predatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello con motivazione congrua, anche quanto all'identificazione dell'autore della sottrazione, e ha considerato il secondo motivo generico e comunque non consentito in sede di legittimità, poiché basato su un asserito travisamento non allegato né provato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a reiterare, senza specifiche ragioni nuove, doglianze già dedotte e disattese in appello con motivazione congrua.
  • La deduzione di illogicità della motivazione non è ammissibile quando si risolve in una mera rivalutazione del merito o nella riproposizione di contestazioni già esaminate dai giudici di appello.
  • La critica alla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e sostenuta da un effettivo travisamento del fatto allegato e dimostrato; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito abbia fondato la responsabilità su un quadro probatorio convergente, valorizzando il narrato della persona offesa e ulteriori elementi di riscontro, la Cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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