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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00990/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la statuizione sulla confisca resa nella sentenza di patteggiamento: sostiene che l'accordo con il P.M. includeva solo la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo fino a Euro 130.000 e il dissequestro dei beni residui, mentre il G.i.p. ha disposto la confisca dell'intero profitto (Euro 25.575.885,43) e, in caso di incapienza della società STOCK HOUSE s.r.l., la confisca dei beni personali della Palumbo fino a quella somma. Vengono dedotti (i) difetto di correlazione tra l'accordo e la misura applicata, (ii) illegittima imposizione della confisca per l'intero ammontare a carico della singola concorrente anziché della sola quota da lei conseguita (richiamando il principio delle Sezioni Unite contro la solidarietà passiva), (iii) mancata e insufficiente motivazione della quantificazione del profitto, (iv) mancata individuazione dei beni da confiscare e divieto di confisca di beni futuri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'accordo di patteggiamento non includeva la determinazione della confisca. Ha invece accolto il secondo motivo: la statuizione sulla confisca è risultata carente e motivata in modo apparente, in palese contrasto con il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca deve riguardare la quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente (o, in mancanza di individuazione, può essere ripartita in parti uguali). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione; le ulteriori censure sono state dichiarate ultronee.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento: la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di tale articolo; la Corte rileva però che l'accordo non aveva determinato la misura della confisca.

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini), Rv. 287756 - 01

    «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali»

    La Corte ha applicato questo principio per censurare la confisca disposta per l'intero ammontare a carico di ciascun concorrente senza accertamento della quota individuale; occorre accertare la quota di profitto di ciascun concorrente o, in difetto, procedere a ripartizione equa.

Massime di principio

  • Se il patteggiamento non disciplina espressamente la confisca, il giudice può comunque decidere sulla confisca, ma deve motivarne l'entità e la relazione con gli atti; non è sufficiente richiamare genericamente il carattere obbligatorio della misura.
  • In caso di concorso di più soggetti, la confisca deve riguardare la quota di profitto effettivamente attribuibile a ciascun concorrente; solo se tale quota non è determinabile è ammessa la ripartizione in parti uguali.
  • La quantificazione del profitto deve essere adeguatamente motivata e basata su elementi probatori; una motivazione meramente apparente o la ripetizione del dispositivo non sono sufficienti.
  • Il giudice deve individuare i beni da confiscare o, ove ciò non sia possibile, motivare la confisca per equivalente entro l'ammontare accertato; è illegittima la confisca di beni futuri senza adeguata base giuridica e motivazionale.
  • Se la Cassazione annulla la pronuncia limitatamente alla confisca, la causa viene rinviata al giudice di merito per nuovo esame, di norma in diversa composizione.

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